Cooperative di lavoro, applicabile il trasferimento della deduzione ai soci

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Cooperative di lavoro, applicabile il trasferimento della deduzione ai soci

L’Agenzia delle Entrate fornisce il chiarimento riguardante le deduzioni forfetarie delle spese di trasferta per le cooperative di autotrasporto merci.

In primo luogo, nella risposta n. 184 del 31 gennaio 2023, viene fatto presente che la materia è normata dall'art. 95, comma 4 del TUIR, il quale dispone che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, aumentate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Cooperative autotrasporto: deduzione forfetaria trasferita ai soci

Tale disciplina è stato oggetto di intervento da parte della L. n. 342/2000, art. 62, che ha inserito una particolare modalità di utilizzo della deduzione di cui all’art. 95 suddetto: si consente, nello specifico, per la parte della deduzione forfetaria che non trova capienza nel reddito della cooperativa, il trasferimento ai soci lavoratori dipendenti.

Tutto ciò deriva dal fatto che le cooperative di produzione e lavoro, ai sensi del DPR n. 601/1973, erano esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche qualora l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non fosse stato inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi fatta eccezione per quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Inoltre, se l'ammontare delle predette retribuzioni fosse inferiore al 50% ma non al 25% dei costi, era prevista la riduzione alla metà dell’Irpeg.

E’ poi giunta la L. n. 311/2004 che ha decretato come l'articolo 11 del DPR 601/1973 trovi spazio limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Tuttavia, a fronte dell’impossibilità di avvalersi della deduzione forfetaria, si ritiene che la ratio della L. 342/2000 risulti comunque applicabile.

Dunque, la cooperativa è tenuta a fruire della deduzione direttamente sul proprio reddito di esercizio; nel momento in cui risulti incapiente (perché nullo ovvero inferiore all'ammontare complessivo della deduzione) la deduzione può essere trasferita in tutto o in parte ai soci lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

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