Convivenza da considerare per determinare l'assegno di divorzio
Pubblicato il 19 dicembre 2023
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Anche il periodo della convivenza prematrimoniale va computato nell'attribuzione e nella quantificazione dell'assegno divorzile.
Va infatti tenuto conto che sin dalla convivenza, sfociata poi nelle nozze, le parti sono tenute all'adempimento degli obblighi di solidarietà morale e materiale, propri del matrimonio.
Determinazione assegno di divorzio: la convivenza conta?
Con sentenza n. 35385 del 18 dicembre 2023, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate rispetto a una questione di massima "di particolare importanza", relativa alla quantificazione dell'assegno di divorzio.
Era stato chiesto, in particolare, se la durata del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, avesse in qualche modo rilievo ai fini della determinazione del predetto assegno.
La pronuncia riguarda i casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche laddove emerga una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale.
Nella fattispecie esaminata, riguardante la quantificazione dell'assegno divorzile dovuto da un ex marito alla coniuge, la Corte d'appello non aveva effettivamente considerato, nella valutazione del contributo al ménage familiare dato dalla donna, anche il ruolo svolto di casalinga e di madre per il periodo, continuativo e stabile, di convivenza prematrimoniale, nell'ambito del quale era nato anche un figlio.
Il giudizio della Corte territoriale era stato incentrato, infatti, oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato, solo sulla durata legale del matrimonio.
La ex moglie aveva fatto ricorso in Cassazione e la Prima Sezione civile della Corte aveva rimesso la causa alla Prima Presidente, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della controversia alle Sezioni unite, quindi investite della questione.
Assegno divorzile. SU: va computato anche il periodo di convivenza
Queste ultime, dopo un'ampia disamina nella quale hanno ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, hanno accolto le doglianze della ricorrente, affermando la rilevanza anche del periodo di convivenza anteriore al matrimonio nella determinazione dell'assegno divorzile.
Va considerato - hanno ricordato gli Ermellini - che l'assegno divorzile ha natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa.
Nell'attribuzione e nella quantificazione dell'assegno divorzile, quindi, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale.
Ciò, appunto, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi.
Ebbene, secondo le Sezioni Unite, il giudice di merito è tenuto a vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio.
Vanno considerate, in altri termini, le scelte cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
Convivenza e matrimonio: modelli familiari con obblighi di solidarietà
Nel nostro ordinamento - hanno precisato le SU - permane, indubbiamente, una differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza, anche dopo la disciplina della Legge n. 76/2016: il matrimonio e l'unione civile appartengono ai modelli c.d. "istituzionali", mentre la convivenza di fatto, al contrario, è un modello "familiare non a struttura istituzionale".
Convivenza e matrimonio, tuttavia, sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell'unione istituzionale e dell'unione di fatto.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, in tale contesto, il criterio individuato dalle Sezioni Unite del 2018, di natura composita ed elastica, risulta decisivo per affrontare anche il tema relativo ai rapporti tra convivenza e matrimonio, atteso che "alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo".
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