Conversione pena o pubblica utilità
Pubblicato il 22 marzo 2016
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Secondo la Corte di cassazione, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità rappresentano strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche personali dell'imputato.
Le relative istanze, entrambe afferenti alla funzione rieducativa della pena, sono da ritenere diversificate e non sovrapponibili.
Regimi sanzionatori sostitutivi diversi
Ed infatti, poiché si tratta di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia sia in ordine ai presupposti di applicazione che alle modalità esecutive ed alle conseguenze in caso di violazione, essi possono trovare applicazione solo individualmente, “senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino, determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità della pena”.
Nel caso di specie, la Suprema corte, con la sentenza n. 11896 del 21 marzo 2016, ha annullato, senza rinvio, la decisione di patteggiamento del Gip del Tribunale di Pesaro che, nell’applicare la pena concordata per il reato di guida sotto l’effetto di droghe contestato all’imputato, aveva dapprima effettuato la conversione della pena detentiva e subito disposto la sostituzione dell’ammenda con il lavoro di pubblica utilità.
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