Conversione di co.co.co. e cumulabilità dei benefici del Jobs Act
Autore: Rossella Schiavone
Pubblicato il 14 maggio 2015
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L’esonero contributivo triennale
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) agli artt. 118 e segg. ha previsto un esonero contributivo triennale in favore dei datori di lavoro che effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015 con le seguenti tipologie:- lavoro part-time;
- lavoro ripartito, o job sharing, a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati;
- dirigenti;
- soci lavoratori di cooperative;
- somministrazione a tempo indeterminato anche se la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore a tempo determinato;
- disabili.
Non rientrano nella tipologie che possono fruire dell’incentivo, i contratti di:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente, o a chiamata, a tempo indeterminato.
n.b.: la legge di Stabilità 2015 ha previsto un esonero contributivo triennale in favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel 2015. |
La misura
L’esonero contributivo decorre dalla data di assunzione del lavoratore e non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua ed è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione dei premi ed i contributi dovuti all’INAIL, il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all’art. 2120 del c.c.”, il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, Legge n. 92/2012.n.b.: l’esonero è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di € 8.060 annui. |
I vincoli
La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:- il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato ed escluso il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- il lavoratore, nel periodo dall’1.10.2014 al 31.12.2014, non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
- il lavoratore non abbia avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Esonero per i collaboratori coordinati e continuativi
Non vi sono dubbi sul fatto che la norma permetta la fruizione dell’esonero in favore dei datori di lavoro che nel 2015 assumano a tempo indeterminato anche soggetti con i quali abbiano avuto in essere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.ATTENZIONE Il dettato legislativo permette la fruizione dell’esonero contributivo triennale, previsto dalla Legge di Stabilità 2015, anche in favore dei datori di lavoro che assumano collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con cui hanno, o abbiano avuto, rapporti di lavoro. Infatti un co.co.co. non risulta occupato in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti. Conseguentemente, anche interrompere un rapporto di collaborazione per instaurare con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rispetta i requisiti richiesti dal legislatore per fruire dell’agevolazione in questione. |
Jobs Act e collaboratori coordinati e continuativi
In merito alle collaborazioni coordinate e continuative, occorre tenere conto che lo schema di Decreto Legislativo sulle tipologie contrattuali, attualmente sottoposto a parere parlamentare, prevede, all’art. 47, che a far data dall’1 gennaio 2016, si applichi la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro.L’art. 49 del medesimo schema prevede, inoltre, che le disposizioni sulle collaborazioni a progetto siano abrogate e continuino ad applicarsi solo per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del Decreto.
L’articolo 48, invece, punta sulla stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, prevedendo che i datori di lavoro che assumano, dall’1 gennaio 2016, a tempo indeterminato i suddetti collaboratori possano godere di un’ulteriore agevolazione, ovvero l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
Tuttavia per rientrare nella stabilizzazione è necessario che:
- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’art. 2113 c.c., o avanti ad una Commissione di certificazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
- nei 12 mesi successivi all’assunzione il datore non receda dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
ATTENZIONE Lo schema di decreto legislativo sulle tipologie contrattuali, attualmente sottoposto a parere parlamentare, prevede: - l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente; - il superamento del contratto a progetto; - una sanatoria per le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, trasformate in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
Cumulabilità dei benefici?
Recentemente da più parti si vocifera e si scrive di una cumulabilità dell’esonero ex lege di Stabilità 2015 con i benefici previsti dal Jobs Act in favore dei collaboratori, ma a tal proposito è d’obbligo specificare quanto segue.L’art. 48 dello schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio 2015, aveva previsto la sanatoria per i datori di lavoro che avessero assunto i collaboratori coordinati e continuativi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015, ma la versione attualmente in discussione prevede che la sanatoria si potrà applicare solo alle stabilizzazioni decorrenti dall’1 gennaio 2016, mentre la Legge di Stabilità prevede l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.
Quindi al di là di quello che si credeva, se nulla dovesse cambiare, l’agevolazione contributiva della Legge di Stabilità e l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro non sarebbero cumulabili perché:
- la prima è riferita ad assunzioni che devono avvenire necessariamente entro il 2015;
- la seconda sarà applicabile alle assunzioni/stabilizzazioni che dovrebbero essere effettuate dall’1 gennaio 2016.
E’ indubbio che tale discrepanza temporale mal si coordina anche con il superamento delle collaborazioni a progetto che sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo.
ATTENZIONE Se la versione del decreto legislativo dovesse rimane quella attualmente in discussione non pochi sarebbero i problemi di coordinamento per gli operatori del settore, in quanto avremmo: - riconduzione a lavoro subordinato (art. 47) decorrente dall’1 gennaio 2016; - superamento delle collaborazioni a progetto (art. 49) immediato; - stabilizzazione (art. 48) decorrente dall’1 gennaio 2016. |
Ad ogni modo non resta che attendere la versione definitiva dello schema di decreto legislativo.
Quadro delle norme |
Art. 2113 c.c. Art. 2120 c.c. Art. 2359 c.c. Legge n. 92/2012 Legge n. 190/2014 Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 158 |
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