Family Act, pubblicata in Gazzetta la legge delega

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Family Act, pubblicata in Gazzetta la legge delega

E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 97 di ieri 27 aprile, la legge n. 32 del 7 aprile 2022, contenente disposizioni di delega al Governo per l'adozione e il potenziamento di disposizioni a sostegno della genitorialità e delle famiglie. I relativi provvedimenti attuativi saranno emanati entro dodici mesi (ventiquattro per quanto riguarda le misure inerenti il congedo parentale).

Family Act, gli obiettivi

I provvedimenti dovranno, secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge, essere improntati a:

  • assicurare l'applicazione di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri basati sull’ISEE, tenendo conto del numero dei figli a carico;
  • promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari, incentivando il lavoro del secondo percettore di reddito e favorendo, attraverso idonei strumenti fiscali, il rientro delle donne nel mercato del lavoro dopo la maternità;
  • riconoscere agevolazioni fiscali in relazione alle spese sostenute dalle famiglie;
  • introdurre misure organizzative che favoriscano l'individuazione dei servizi alle famiglie da enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • tenere conto dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare;
  • abolire o modificare le misure in vigore a sostegno delle famiglie e della genitorialità così da garantire il finanziamento dei futuri interventi;
  • assicurare il monitoraggio e la verifica di detti interventi da parte dell'organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Di seguito alcuni tra i principali interventi oggetto della delega.

Congedi parentali, di paternità e maternità

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovranno essere emanate dal Governo misure volte a:

  • prevedere la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento dei quattordici anni, con modalità flessibili e tenendo conto dei nuclei monogenitoriali;
  • prevedere l’istituzione di un permesso retribuito di almeno cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti;
  • prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità eseguite durante l'orario di lavoro possano essere riconosciuti anche al coniuge, al convivente o a un parente entro il secondo grado;
  • stabilire un periodo di almeno due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
  • prevedere l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti;
  • prevedere un congedo obbligatorio per il padre nei primi mesi dalla nascita del figlio di durata superiore a quella attualmente in essere;
  • aumentare l’importo dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
  • prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile del padre lavoratore;
  • prevedere il diritto al congedo di paternità a prescindere dalla anzianità lavorativa e di servizio, previo congruo preavviso al datore di lavoro, a parità di condizioni per i lavoratori pubblici e privati.

Lavoro femminile e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro

Oltre a quanto previsto per i congedi parentali, il Governo dovrà favorire il lavoro femminile attraverso:

  • una modulazione graduale della retribuzione percepita nei giorni di assenza dal lavoro per malattia dei figli;
  • incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei CCNL di lavoro flessibile;
  • strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio a supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;
  • agevolazioni a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità e per il rientro delle donne al lavoro;
  • lo stanziamento di una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riservata all'avvio delle nuove imprese femminili per i primi due anni;
  • il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;
  • ulteriori interventi per incentivare il lavoro femminile nel Mezzogiorno;
  • incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico;
  • il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.
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