Conversione del decreto Aiuti-ter: cambiano le norme anti-delocalizzazione
Pubblicato il 14 novembre 2022
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Il disegno di legge di conversione del decreto Aiuti-ter è stato incardinato al Senato dopo il primo via libera ottenuto alla Camera dei deputati lo scorso 10 novembre.
Il ddl di conversione del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio).
Il provvedimento, che va convertito in legge entro il 22 novembre 2022, è stato modificato in più punti.
Concentriamo, in questa sede, l'attenzione sulle modifiche apportate alle norme contro la delocalizzazione selvaggia delle imprese.
Norme anti-delocalizzazione: cosa prevede il decreto Aiuti-ter
L'articolo 37 del decreto Aiuti-ter modifica le norme anti-delocalizzazione contenute nella legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e applicabili ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
Il legislatore prevede, a salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo nazionale, che tali datori di lavoro, qualora intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, debbano dare comunicazione scritta, eventualmente anche tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato, dell'intenzione di procedere alla chiusura alle RSA o RSU nonchè alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.
Le modifiche apportate dal decreto Aiuti ter riguardano:
- alcuni termini temporali (in particolare, il termine entro il quale il piano deve essere discusso, pari a 120 giorni decorrenti dalla presentazione del piano medesimo, in luogo del termine previgente di 30 giorni);
- le conseguenze della mancata sottoscrizione, da parte delle organizzazioni sindacali, del piano elaborato dall'impresa per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura;
- la previsione di una clausola di salvaguardia per le eventuali condizioni di maggior favore per i lavoratori previste dalla contrattazione collettiva;
- l'obbligo di restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività, a carico del datore di lavoro che cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno;
- l'applicabilità retroattiva delle novelle alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del decreto Aiuti ter (24 settembre 2022) e non ancora concluse.
Norme anti-delocalizzazione: cosa prevede il ddl di conversione
L'articolo 37, comma 1, lettera a) del ddl di conversione del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, nel testo approvato dalla Camera, modifica il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura.
NOVITA': Attualmente il legislatore prevede che la comunicazione debba essere effettuata almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo (articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223); il disegno di legge di conversione del decreto Aiuti-ter eleva tale termine a 180 giorni.
NOTA BENE: Si ricorda che la comunicazione de quo deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura.
Resta fermo che sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano.
Le altre modifiche al testo sono di natura formale. Tra queste, in particolare, si segnala che, al comma 3 dell'articolo 37 del ddl di conversione:
- si specifica l'applicabilità retroattiva sia del comma 1 sia del comma 2 dello stesso articolo;
- viene riformulato il testo nel seguente modo (si riportano in grassetto le modifiche) “Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231, entro il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228, è comunque pari a centoventi giorni”.
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