Convenzione tra INPS e S.A.L.P.
Pubblicato il 26 novembre 2020
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L’INPS, con la circolare 25 novembre 2020, n. 136, rende note le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l'Istituto e il SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata entro 6 mesi precedenti dalla data di scadenza. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di 60 giorni, a mezzo PEC.
I lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione ex Legge 8 agosto 1972, n. 457, e Legge 16 febbraio 1977, n. 37, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi rilasciando delega personale volontaria, sottoscritta dal delegante, che verrà trasmessa telematicamente all’Inps per l’autorizzazione ad effettuare le trattenute.
Si rammenta che, la delega dovrà riportare la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale verrà effettuata la trattenuta della quota associativa e produrrà i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
L'Organizzazione sindacale, per consentire eventuali verifiche da parte dell'INPS, dovrà custodire l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione unitamente alla copia del documento d'identità.
La misura della trattenuta dei contributi sindacali è espressamente indicata nel testo di delega.
L’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta e i relativi pagamenti effettuati, tramite l’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”.
Nelle ipotesi di controversie tra l'associato e l'Organizzazione sindacale l’Inps rimane estraneo al rapporto associativo che intercorre tra le parti. In tal senso, l'Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.
L’Istituto potrà recedere unilateralmente dalla convenzione nelle forma e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c..
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