Agricoli, ai fini previdenziali rileva l’attività svolta

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Agricoli, ai fini previdenziali rileva l’attività svolta

La posizione previdenziale dei lavoratori agricoli non dipende dall’inquadramento INPS dell’azienda, bensì dall’attività cui sono stati effettivamente e concretamente addetti. In tal caso, infatti, i lavoratori potranno comunque mantenere l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo in funzione dell’attività cui sono stati addetti, conservando il diritto alle prestazioni previdenziali specifiche del settore, già corrisposte e/o da corrispondere.

A darne notizia è l’INL, con la nota n. 23 dell’8 maggio 2020.

Lavoratore agricolo, modalità di iscrizione ai fini previdenziali

L’iscrizione previdenziale dei lavoratori agricoli avviene ai sensi dell’art. 6 della L. n. 92/1979, modificata con D.Lgs. n. 173/1998. In base a tale norma, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da:

  • imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
  • imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.

Azienda agricola, requisiti da verificare

Dunque, per il solo settore agricolo, l’accertamento della carenza dei requisiti necessari per la qualificazione dell’azienda come impresa agricola non è sufficiente, essendo necessario accertare, altresì, se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell’art. 6 della L. n. 92/1979.

Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l’azienda quale impresa agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri eventualmente tra le attività elencate nell’art. 6 della L. n. 92/1979 in modo da mantenere in capo ai lavoratori l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell’azienda nel settore non agricolo.

Diversamente, laddove, a seguito della riqualificazione dell’azienda, venga accertato che anche l’attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà:

  • al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura;
  • al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa;
  • al recupero delle indebite prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (ad es. indennità di disoccupazione).
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 18 marzo 2020 - Agricoltura, in aumento i contributi per il 2020 – Bonaddio

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