Controversia sugli onorari: interessi di mora calcolati dalla liquidazione del giudice

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Con sentenza n. 2431 del 2 febbraio 2011, la Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso presentato da un avvocato avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento, nel liquidare, nei suoi confronti, i diritti ed onorari dovuti dal cliente – nella specie un condominio – aveva omesso di determinare gli interessi dovuti per la costituzione in mora di quest'ultimo.

La Corte di legittimità ha evidenziato come, nella specie, non vi era stato, da parte dell'assemblea condominiale, alcun riconoscimento del debito nella misura richiesta dal legale; pertanto, poiché era sorta una controversia sul quantum, gli interessi e il preteso maggior danno da svalutazione monetaria andavano soggetti alle regole di cui all'articolo 1224 Codice civile postulando il verificarsi della mora debendi.

E così – si legge nel testo della decisione - “se è vero che, in tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992 n. 238, prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia sorge controversia tra l'avvocato e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della Legge 13 giugno 1942 n. 794”.
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