Controlli formali dichiarazioni 2023: invio documentazione entro il 15 settembre
Pubblicato il 15 luglio 2025
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’Informativa n. 110/2025, ha reso noto che, in relazione ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 (ex art. 36-ter del DPR 600/1973), la trasmissione della documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate potrà avvenire senza conseguenze anche entro i primi quindici giorni del mese di settembre 2025.
La comunicazione giunge a seguito della ricezione, da parte dei contribuenti, di richieste documentali recapitate dall’Amministrazione finanziaria nell’ultima decade di giugno e durante il mese di luglio, con indicazione di un termine ordinatorio di 30 giorni per l’adempimento.
Contesto
Nel corso degli ultimi dieci giorni di giugno e per tutto il mese di luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio ai contribuenti di comunicazioni di richiesta documentazione nell’ambito delle attività di controllo formale previste dall’art. 36-ter del DPR 600/1973, relative alle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022.
Le comunicazioni recapitate contengono l’invito a trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione i documenti necessari a verificare i dati dichiarati. Tale tempistica, pur se formulata in termini ordinatori e non perentori, ha generato preoccupazioni tra gli studi professionali, in quanto si inserisce in un periodo già critico per l’elevato numero di adempimenti fiscali concentrati nel mese di luglio.
A fronte di questa situazione, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è intervenuto per sensibilizzare l’Amministrazione finanziaria, chiedendo una maggiore flessibilità nei tempi di risposta concessi ai contribuenti.
Intervento del CNDCEC
Il Cndcec è intervenuto a fronte del concreto rischio che l’adempimento connesso alle richieste documentali dell’Agenzia delle Entrate si sovrapponesse a un periodo particolarmente denso di scadenze fiscali, ovvero il mese di luglio, tradizionalmente critico per l’attività degli studi professionali.
Il Presidente Elbano de Nuccio, con il supporto del Tesoriere delegato all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto, si è tempestivamente attivato nei confronti dei vertici dell’Agenzia delle Entrate per sollecitare un intervento di natura operativa e di buon senso, finalizzato a evitare che i professionisti fossero costretti a gestire anche le richieste da controllo formale in un momento di massimo carico lavorativo.
Esito del confronto con l’Agenzia delle Entrate
A seguito del dialogo istituzionale, l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti:
- il termine di 30 giorni indicato nelle comunicazioni non ha natura perentoria, ma è meramente ordinatorio, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa. Pertanto, la documentazione inviata anche oltre tale termine sarà comunque presa in considerazione dagli uffici competenti;
- è stato confermato che, ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006, si applica la sospensione estiva dei termini dal 1° agosto al 4 settembre 2025 per la trasmissione dei documenti;
- l’Agenzia ha disposto che i propri uffici territoriali non comunichino gli esiti del controllo formale qualora la scadenza dei 30 giorni ricada a ridosso o all’interno del periodo di sospensione.
NOTA BENE: Questa azione del Consiglio nazionale ha consentito di ottenere un allineamento operativo con l’Agenzia, garantendo agli studi professionali un margine di flessibilità e la possibilità di inviare la documentazione senza conseguenze anche entro i primi quindici giorni di settembre.
Sospensione estiva dei termini e nuova scadenza operativa
Ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006, è prevista la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre 2025 per la trasmissione della documentazione richiesta nell’ambito dei controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/1973. In coerenza con tale sospensione, l’Agenzia delle Entrate ha impartito istruzioni ai propri uffici territoriali affinché non procedano alla comunicazione degli esiti del controllo nel caso in cui il termine dei 30 giorni cada durante o in prossimità di tale periodo.
Tenuto conto di queste indicazioni e del contesto operativo, il Consiglio nazionale ha comunicato che l’invio della documentazione potrà avvenire senza conseguenze anche entro i primi quindici giorni di settembre. In particolare, la nuova scadenza operativa di riferimento è il 15 settembre 2025, data entro la quale sarà possibile adempiere all’obbligo documentale in modo pienamente valido. Questa flessibilità consente agli studi professionali di diluire l’attività di risposta ai controlli formali evitando sovrapposizioni con le numerose scadenze fiscali estive.
Invito agli Ordini territoriali
Con l’Informativa n. 110 del 14 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha rivolto un preciso invito a tutti gli Ordini territoriali affinché provvedano a diramare tempestivamente la comunicazione ai propri iscritti. L’obiettivo è quello di assicurare un comportamento uniforme sul territorio nazionale e garantire che i professionisti siano pienamente informati circa la natura non perentoria del termine dei 30 giorni, la sospensione estiva dei termini e la possibilità di trasmettere la documentazione richiesta entro il 15 settembre 2025 senza incorrere in conseguenze.
Riepilogo delle considerazioni operative
Di seguito si riportano le principali indicazioni operative emerse dall’Informativa n. 110/2025 del CNDCEC, a seguito delle interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate in merito alle richieste documentali per i controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/1973:
- il termine di 30 giorni indicato nelle comunicazioni dell’Agenzia non ha natura perentoria, ma è da intendersi meramente ordinatorio, in quanto non previsto da disposizioni di legge;
- l’invio della documentazione oltre i 30 giorni è comunque valido, senza conseguenze per il contribuente, a condizione che avvenga entro il 15 settembre 2025, anche in ragione della tolleranza operativa riconosciuta dall’Agenzia;
- è in vigore la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre 2025, prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006, che si applica anche alla trasmissione delle informazioni richieste per il controllo formale;
- gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate sono stati invitati a non comunicare gli esiti dei controlli nei casi in cui la scadenza dei 30 giorni si collochi in prossimità del periodo di sospensione;
- il CNDCEC invita gli Ordini territoriali a diffondere l’informativa ai propri iscritti, per garantire uniformità di comportamento e consapevolezza circa la flessibilità concessa.
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