Controlli difensivi su elementi specifici
Pubblicato il 06 ottobre 2016
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I controlli difensivi sui lavoratori devono vertere su elementi specifici che esulino dal rapporto di lavoro.
Ad affermarlo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, in relazione al licenziamento di un dipendente a seguito di controlli effettuati ex art. 4 Statuto lavoratori (nella versione ante Job act), con sistema Gps installato sull'auto aziendale del dipendente medesimo.
Pregiudizio ad azienda Solo da condotte determinate
Appare evidente, nella specie – secondo la Suprema Corte – che l’ispezione consentita nella vettura con il suddetto sistema Gps, permettesse un controllo a distanza della prestazione lavorativa, non anche la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro.
E non si può accedere alla tesi secondo cui fossero qui in gioco il patrimonio e l’immagine dell’azienda, in quanto eventuali pregiudizi agli stessi sarebbero potuti derivare anche solo dalla non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali (piuttosto che da condotte specifiche quali appropriazioni indebite del patrimonio aziendale, furti, lesione alla riservatezza dei dati societari ecc).
Sposando detta interpretazione, difatti – conclude la Corte con sentenza n. 19922 del 5 ottobre 2016 - si finirebbe per estendere oltre ogni ragionevole limite il concetto di “controlli difensivi”, perché quasi sempre la violazione degli obblighi contrattuali del lavoratore può generare danni alla società (ad esempio alla sua reputazione), che però costituiscono “rischio naturale” correlato all'attività imprenditoriale. E la legge non consente di limitarlo attraverso sistemi invasivi della dignità dei lavoratori e comunque senza autorizzazione sindacale.
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