Contro il pignoramento presso terzi giudica il giudice tributario

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Il Tribunale di Trani, sezione di Canosa di Puglia, con l’ordinanza del 25 febbraio 2011, ribadisce la competenza del giudice tributario nelle opposizioni contro il pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione, anche successivamente alla notifica del pignoramento.

Si spiega, in base all’articolo 57 del Dpr 602/73, che al giudice tributario competono le contestazioni sul diritto a procedere all’esecuzione forzata; inoltre, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo non appartengono all’esecuzione rientrando nella giurisdizione del giudice tributario.

In presenza di atti successivi alla cartella di pagamento o nel caso di impignorabilità dei beni la competenza è del giudice ordinario.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 2 - Il pignoramento si impugna davanti al giudice tributario - Carnimeo

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