Contributo solidarietà temporaneo sugli extraprofitti, pronti i codici tributo
Pubblicato il 15 marzo 2023
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Entro il 31 marzo 2023 si dovrà versare il contributo straordinario sugli extra profitti del settore energetico del 2022, così come è stato rideterminato dalla Legge di bilancio 2023, la quale ha previsto, anche per quest’anno, un contributo di solidarietà temporaneo, con scadenza il prossimo giugno.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 15/2023 per istituire i codici tributo necessari per i suddetti versamenti o la compensazione.
Dunque, tutto è pronto per il versamento dei contributi sugli extra profitti del settore energetico.
LdB 2023, contributo di solidarietà temporaneo per il 2023
La Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 115 a 119) per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, ha istituito, per l’anno 2023, un contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione commercio di prodotti petroliferi.
I soggetti tenuti al versamento del nuovo tributo sono solo le società di capitali e i soggetti Ires che hanno particolari codici Ateco (indicati nella circolare 4/E/2023) riguardanti il settore energetico.
Con la richiamata circolare n. 4/2023, oltre ai chiarimenti relativi all’istituzione del contributo di solidarietà temporaneo, sono state fornite anche indicazioni sulle modalità e sui termini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione l’istituzione dei relativi codici tributo.
Con la risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023, quindi, sono stati attivati i codici per versare, tramite il modello F24, il contributo in oggetto e gli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.
I codici tributo per il contributo di solidarietà per l’anno in corso sono i seguenti:
- “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
- “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
LdB 2023, contributo straordinario sugli extraprofitti per il 2022
La Legge n. 197/2022 (articolo 1, commi 120 e 121) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del contributo straordinario introdotto per il 2022 dall’articolo 37 del Decreto legge n. 21/2022 (Decreto Ucraina).
Tale provvedimento, infatti, per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico ha istituito un contributo, per l’anno 2022, a titolo di prelievo solidaristico straordinario sempre a carico dei produttori, rivenditori di energia elettrica e gas, nonché ai produttori, distributori e commercianti di prodotti petroliferi.
La legge di Bilancio per il 2023 è poi, intervenuta:
- modificando l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario e le previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile (comma 120);
- stabilendo le modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato per effetto delle sopra citate modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario (comma 121).
Nello specifico, è previsto che se a seguito delle suddette variazioni l’importo è maggiore di quello che era risultato complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; viceversa, se ne scaturisce un contributo minore, l’eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023.
Con la circolare n. 4/2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al contributo in parola, nonché alle modalità per il versamento o la fruizione in compensazione.
Ora la risoluzione n. 15/E/2023, per consentire il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, delle somme in argomento, ha istituito il seguente codice tributo:
- “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
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