Contributo di solidarietà temporaneo con proroga
Pubblicato il 01 agosto 2023
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In sede di riunione del Governo, il 26 luglio 2023, è stato adottato il decreto-legge n. 98 del 28 luglio 2023 – presente sulla Gazzetta Ufficiale n.175/2023 - recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. Il provvedimento è entrato in vigore il 29 luglio 2023.
Tra gli articoli, il n. 4 reca “Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento” con cui viene differito al 30 novembre 2023 il versamento, in quota parte, del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Contributo di solidarietà temporaneo
Si ricorda che il contributo in parola è stato previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio 2023).
Tale tributo – di carattere temporaneo – è stato istituito per l’anno 2023 a carico dei soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia.
Inizialmente, era stato stabilito che il contributo andasse versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (30 giugno).
Nel corso del 2023 vi sono stati interventi normativi – Decreto Bollette e Decreto Alluvione - che hanno variato il contributo di solidarietà.
Versamento prorogato
Ora, con decreto legge n. 98/2023 si stabilisce che lo stesso può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, successivamente abrogate.
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