Cassa integrazione in edilizia e agricoltura: nuove regole per l’emergenza climatica

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Cassa integrazione in edilizia e agricoltura: nuove regole per l’emergenza climatica

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, in vigore dal 29 luglio 2023.

Il decreto-legge, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2023, contiene, in particolare, disposizioni per il ricorso alla cassa integrazione per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni e per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica.

CIGO per il settore edile, lapideo e delle escavazioni

L’articolo 1 decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 introduce una disposizione transitoria efficace per le sospensioni o per le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Si prevede che le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovino applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), dello stesso decreto legislativo.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 citato stabiliscono che l'impresa che ha fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, può presentare una nuova domanda per la medesima unità produttiva per la quale è stata concessa l'integrazione, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (articolo 12, comma 2). La CIGO per più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile (articolo 12, comma 3).

La regola generale vuole che tali limiti di durata non trovino applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, fatta eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).

Le imprese cui all'articolo 10, lettere m), n), e o) sono le seguenti:
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 i limiti di durata previsti dall’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. e n. 148/2015 pertanto non si applicano anche alle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni.

Le stesse imprese non sono tenute a versare il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Integrazione salariale per gli operai agricoli

Vieniamo ora all'articolo 2 del decreto-legge n. 98/2023.

Per le sospensioni e per le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2023) e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

Si ricorda che il citato articolo 8 prevede che agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sia dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione come determinata dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e per la durata massima di 90 giorni nell'anno.

NOTA BENE: Sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Il decreto-legge n. 98/2023 prevede inoltre che i periodi di trattamento fruiti per emergenza climatica non vengano conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e siano equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

In deroga alle regole generali, il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

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