Contributo a fondo perduto, nel fatturato somme non soggette ad Iva
Pubblicato il 30 giugno 2021
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Nel calcolo del fatturato - comma 4, articolo 1, DL n. 41/2021 – va inserita la quota del corrispettivo versata al momento dalla cessione, nel 2019, di terreni; diversamente, non vanno incluse le somme percepite nell'esercizio 2018, a titolo di acconto per il preliminare di compravendita di immobili, successivamente perfezionato.
Nella risposta n. 442 del 24 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate analizza la spettanza del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni.
In particolare, un contribuente che esercita l’attività di compravendita e locazione di terreni e immobili rende noto di aver sottoscritto nel 2018 un contratto preliminare di compravendita di terreni agricoli e annessi fabbricati, percependo una caparra confirmatoria. L’atto è stato perfezionato a ottobre 2019.
Essendo l’atto fuori campo Iva, non è stata emessa fattura; i beni oggetto di compravendita nel bilancio della società risultavano classificati correttamente tra le immobilizzazioni materiali perché dati in locazione a terzi. La loro cessione non ha dato luogo a ricavi, bensì ad una plusvalenza regolarmente iscritta tra i ricavi e proventi diversi del bilancio 2019.
Con riferimento al contributo a fondo perduto – riconosciuto dal Decreto Sostegni - a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ai fini della riduzione del fatturato richiesto vanno considerate tutte le somme costituenti fatturato del periodo di riferimento, purché rappresentino ricavi dell'impresa o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.
Sul punto, la circolare n. 5/E/2021, ha chiarito che ciò riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir.
Alla luce di tutto ciò, nel calcolo del fatturato per il riconoscimento del Cfp è possibile includere la quota del corrispettivo versata al momento dalla cessione, nel 2019, dei terreni.
Al contrario, non possono essere incluse nel calcolo del fatturato le somme percepite nell'esercizio 2018 come acconto per il preliminare di compravendita dei predetti immobili, poi perfezionato nell'esercizio 2019. Infatti, se fossero state incluse in via volontaria in fattura avrebbero concorso a formare il "fatturato" del 2018.
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