Contributo a fondo perduto, al via la presentazione delle istanze

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Contributo a fondo perduto, al via la presentazione delle istanze

In attuazione dell’articolo 25 del D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, ha individuato i passi da compiere per richiedere ed ottenere il contributo a fondo perduto destinato a imprese e partite Iva fortemente colpite sul piano economico e finanziario dall’emergenza covid-19. Con la recente circolare 15/E sono stati forniti i “primi” chiarimenti interpretativi ai numerosi dubbi in materia.  

Nella trattazione che segue si cercherà di fornire un quadro di sintesi dei diversi aspetti operativi. 

Ambito soggettivo  

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. In particolare, a norma dell’articolo 25 del D.L. n.34/2020, il contributo spetta esclusivamente:  

  • ai titolari di reddito agrario (di cui all'articolo 32 del Tuir);  

  • a imprese e lavoratori autonomi rispettivamente con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir) non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (in caso di soggetti con periodo d’imposta solare). 

 

Soggetti beneficiari del contributo 

  • imprenditori individuali e Snc, S.a.s. che producono reddito d’impresa; 

  • soggetti che producono reddito agrario; 

  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR; 

  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;  

  • enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.  

  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir. 

 

Ancora, come precisato dalla circolare 15/E/2020 sono beneficiari del contributo:  

  • gli imprenditori agricoli; 

  • le società tra professionisti (a prescindere dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art.25 del D.L. n. 34/2020) in quanto il reddito prodotto si qualifica come reddito d’impresa; 

  • i soggetti in regime “forfetario” (la norma non prevede distinzioni in ordine al regime fiscale adottato);  

 

Di converso, il contributo a fondo perduto “non” spetta:  

  • ai soggetti la cui attività risulti “cessata” alla data di richiesta del contributo;  

  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;   

  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir;  

  • ai professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;  

  • ai soggetti che hanno “diritto” alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto “Cura Italia” convertito. Conseguentemente, gli artigiani ed i commercianti che hanno ricevuto l’indennità di 600 euro riferita ai mesi di marzo e aprile possono richiedere il contributo a fondo perduto.  

Inoltre, il contributo non spetta se il richiedente ha una partita Iva con data di inizio attività “successiva” al 30 aprile 2020, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a “… sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19”, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

 

Soggetti che “non” possono beneficiare del contributo 

  • organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni (degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir); 

  • intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir); 

  • persone fisiche che producono redditi non inclusi tra quelli d’impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi “diversi” ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, lettere i) e l); 

  • coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità degli articoli 27 e 38 del D.L.n.18/2020; 

  • lavoratori dipendenti; 

  • esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;  

  • professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata e co.co.co. attivi alla data del 23.02.2020 e iscritti alla gestione separata (articolo 27, D.L.n.18/2020); 

  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38, D.L. n.18/2020). 

 

Il contributo non spetta, tra l’altro, ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di «lavoratore dipendente». Sul punto - secondo la circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate - le persone fisiche che esercitano attività d’impresa/lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo.  

Ciò vale anche nel caso di “soci-lavoratori” dipendenti. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto, sussistendone gli ulteriori requisiti. Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di un soggetto persona fisica che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e che contestualmente abbia lo status di “pensionato”. 

In considerazione della formulazione della norma che menziona espressamente «i soggetti esercenti attività […]», la fruizione del contributo a fondo perduto è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Per tali soggetti, ai fini della determinazione della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato è necessario fare riferimento, rispettivamente, alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo. 

Nel caso in cui un soggetto eserciti attività d’impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione, lo stesso può fruire del contributo in relazione alle attività “ammesse” allo stesso (fermo restando il rispetto dei requisiti). Per determinare la soglia dei ricavi è necessario fare riferimento alla somma di ricavi/compensi di tutte le attività “ammesse” al contributo.  Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. In altri termini, non è consentito presentare l’istanza ai soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata “cessata”. Qualora “successivamente” all'erogazione del contributo, il soggetto beneficiario cessi l’attività, lo stesso “non” è tenuto alla restituzione del contributo, fatte salve le condizioni sottese al recupero dello stesso. 

Requisito del fatturato  

Il primo requisito per accedere al contributo è quello relativo al “limite” di fatturato/compenso, ossia l’aver conseguito, nell’anno 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta solare), un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.  Per le società con periodo d’imposta “non solare”, occorre comunque fare riferimento al periodo d’imposta “precedente” a quello in corso al 19 maggio 2020.   

La soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (circolare n.8/E/2020). Così, al fine di evitare errori, le istruzioni al modello di istanza individuano i valori di cui tenere in considerazione nella seguente tabella: 

 

Se il soggetto svolge “più attività”, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. Inoltre, per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.  

Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede. 

Come si calcola il calo di fatturato  

Nelle istruzioni al modello e nella circolare 15/E/2020 le “prime” indicazioni su come procedere alla verifica del calo del fatturato in base al quale spetta il contributo. Come noto, infatti, per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

Attenzione che per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio). Sul punto, viene chiarito - in primo luogo - che, ai fini della determinazione del fatturato/corrispettivo occorre tener conto di tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile (del 2019 e 2020), comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.   

Dalle fatture emesse vanno sottratte le note di credito emesse nel mese di aprile (anche se vanno a “rettificare” operazioni effettuate in mesi precedenti), mentre concorrono all’ammontare del fatturato le operazioni connesse alle cessioni di beni ammortizzabili.  

  Ulteriori chiarimenti hanno riguardato specifiche casistiche; in particolare:   

  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.22 del DPR 633/72 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;  

  • per i commercianti al dettaglio che applicano la “ventilazione” dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al “lordo” dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;  

  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.  

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio “omogeneo”, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi. 

Riguardo il concetto di “fatturato”, la norma non ci fornisce alcuna precisazione. Tuttavia, è possibile applicare i chiarimenti forniti nell’ambito della circolare 9/E/2020 (così come ribadito dalla circolare 15/E/2020). In tale documento di prassi, in particolare, viene chiarito che, nel caso le operazioni siano certificate sia mediante fatture che con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie in base alla “somma” dei due elementi. Nei casi in cui, invece, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi, per l’Agenzia è possibile che il riferimento al fatturato/corrispettivi, ai fini dello scostamento, possa essere esteso ai concetti di “ricavi” e “compensi”.  

Per quanto riguarda, poi, il “momento” di effettuazione dell’operazione (che permette di individuare il mese in cui l’operazione ha concorso alla liquidazione Iva), viene chiarito che la data da prendere a riferimento: 

  • per le fatture “immediate” ed i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data> del tracciato XML) e la data del corrispettivo giornaliero;  

  • per la fattura “differita” è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. 

Così, nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, rilevante per il controllo dello scostamento, vanno “escluse” le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il 15 del mese successivo) in quanto relative ad operazioni effettuate nei mesi di marzo 2020 e 2019; diversamente, vanno “incluse” nel calcolo dello scostamento le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.  

Ad esempio, in presenza di un fatturato di aprile 2019 pari a 10.000 euro, i cui 2/3 sono pari ad euro 6.667, per ottenere il contributo occorre che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore ad euro 6.667 (ad esempio 1.000 euro). Diversamente, il contributo non spetta se – a parità di condizioni per l’anno 2019 - il fatturato di aprile 2020 è superiore a euro 6.667 (ad esempio, 7.000 euro). 

 

Nel caso dell’erede che ha proseguito l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede. 

La misura del contributo  

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla “differenza” tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.  

Le percentuali previste sono le seguenti:  

  • 20%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;   

  • 15%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non 1 milione di euro;  

  • 10%, se i ricavi/compensi dell’anno 2019 superano 1 milione euro ma non 5 milioni di euro.  

Il contributo è, in ogni caso, riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro alle persone fisiche e a 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche, fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nella disposizione in esame. Possono beneficiare, altresì, del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che, quindi, sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020. Va, altresì, ricordato che il contributo in esame è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir. Inoltre, tale contributo non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto (art. 28, comma 2, del DPR 600/1973). 

Imprese neo costituite  

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ovvero  per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da “eventi calamitosi” (sisma, alluvione, crollo strutturale), con stato di emergenza “in atto” alla data del 31 gennaio 2020 (una elencazione “indicativa e non esaustiva” dei comuni interessati è riportato nelle istruzioni al modello), il calcolo del contributo va effettuato come segue (in quanto per questi soggetti non è rilevante il requisito del calo di fatturato dei 2/3):  

  1. se la “differenza” tra l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è “negativa” (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza (preso in valore assoluto) si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore.  

Così, ad esempio, se una impresa ha avuto nel 2019 ricavi per 100.000 ed il fatturato di aprile 2020 è pari a 15.000 mentre quello di aprile 2019 è pari a 30.000 euro, la differenza è “negativa” e, pertanto, il contributo sarà pari a 3.000 euro (20% di 15.000). 

  1. se la “differenza” tra l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a “zero” o positiva, spetta l’importo “minimo” del contributo (ossia, 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). 

Inoltre, sempre per i soggetti costituiti a partire dal 2019, in “assenza” di previsioni della norma, non deve essere effettuato alcun “ragguaglio” all’anno, ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro. Di conseguenza, ad esempio, rientra nell’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto un soggetto costituito a giugno 2019 che ha conseguito un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 pari a 3 milioni di euro. Per quanto concerne i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza, si rinvia alla lista – “indicativa e non esaustiva” - dei Comuni contenuta nelle istruzioni all’istanza per il riconoscimento del contributo. 

Operazioni straordinarie 

Nell’ambito della circolare 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessati chiarimenti in merito alle operazioni straordinarie. In primo luogo, riguardo i soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 aprile 2020, viene chiarito che questi devono tener conto degli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Nel caso della fusione e della scissione si verifica, infatti, il subentro in regime di continuità – da parte della società incorporante (o risultante) e delle società beneficiarie (nonché della stessa scissa in ipotesi di scissione parziale) – nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate (o fuse) o scisse. Così, ad esempio, ove si perfezioni un’operazione di fusione per incorporazione realizzata a marzo 2020, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile 2019. Va da sé, che anche ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi occorre far riferimento ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata). 

Nel caso, invece, delle operazioni di “trasformazione” (omogenea progressiva o regressiva) perfezionate nel periodo 01.01.2019 - 30.04.2020, il soggetto che può fruire del beneficio è quello risultante dall’operazione di trasformazione. Pertanto, sarà quest’ultimo a dover presentare l’istanza di accesso al beneficio. Tuttavia, la medesima società “avente causa” dell’operazione di trasformazione - senza considerare la circostanza che il periodo d'imposta si frazioni per effetto della disposizione di cui all’articolo 170, comma 2 del Tuir - dovrà: 

  •  in relazione alle modalità di determinazione della soglia di ricavi, tener conto dell’ammontare di cui all’articolo 85, co. 1, lettere a) e b), del TUIR riferito al 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta solare); 

  • per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi, confrontare il dato relativo al mese di aprile del 2020 con il fatturato e i corrispettivi relativi al medesimo mese di aprile del 2019. 

Infine, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dell’articolo 25 del D.L.n.34/2020, poiché in relazione all’azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita. Ne consegue che, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia dei ricavi/compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento (aprile 2019); quanto detto non rileva se il conferente ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza  

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo mediante la presentazione – esclusivamente in via telematica - di una apposita istanza, a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.   

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un “erede” che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.  

L’istanza deve contenere, in primis, i dati del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l’Iban del conto corrente (intestato o cointestato al richiedente) su cui si intende farsi accreditare la somma.  

Gli altri dati da riportare sono quelli necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, cioè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.  

Riguardo le modalità di invio dell’istanza è possibile utilizzare:   

  • un apposito software di compilazione e l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline; mediante questo canale sarà possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione;  

  • una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”; con  tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.  

Nel solo caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza -  comprensivo di una apposita “autocertificazione” - è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato tramite PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.  Nello specifico, il richiedente è tenuto a fornire una autodichiarazione in cui attesta alternativamente che:  

  • è iscritto nell’elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazioni mafiose (articolo 1, comma 52 L.190/2012); 

  • né lui, né alcuno dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (tassativamente elencati nell’istanza) si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del DLgs.159/2011. 

Le istanze pervenute alla casella PEC senza i requisiti specificati (importo contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente) non sono accettate. 

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il richiedente può avvalersi anche di un “intermediario”, purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del cassetto fiscale ovvero del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.  In assenza di una delle due deleghe, con lo stesso flusso informativo di trasmissione delle istanze, è possibile comunicare l’attivazione di nuove deleghe con le modalità previste nel provvedimento del 10 giugno 2020.  Tuttavia, il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza: in questo caso, l’intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto specifica “delega”.   

Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate invia un messaggio in cui è contenuto il “protocollo telematico” assegnato al file dell’istanza trasmessa.  Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori ecc..).  Se i controlli formali hanno esito “negativo”, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”. Diversamente, se i controlli formali hanno esito “positivo”, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza per successivi controlli. Successivamente, viene inviata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’Iban indicato nell’istanza.  Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta.   

Va, infine, evidenziato che ove il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere - anche oltre il 13 agosto 2020 - un’istanza di “rinuncia” al contributo. In particolare, nell’ipotesi in cui sia rilasciata al soggetto richiedente la ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e lo stesso presenti una rinuncia:  

  • “prima” che il contributo venga accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13, comma 5 del DLgs.471/1997; 

  • “dopo” che il contributo sia stato accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 5 del DLgs.471/1997. A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni previste in sede di ravvedimento operoso. 

Poteri di controllo del Fisco 

L’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute e recupera il contributo non spettante. Così, a prescindere dall’importo del contributo erogato, l’Amministrazione finanziaria effettua specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con un apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle entrate. Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.  

Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata. Si applica, inoltre, la pena prevista in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:  

• la reclusione da 6 mesi a 3 anni;  

• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.  

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è, poi, punito con la reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca). Si evidenzia, infine, che l’atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.   

 

Quadro Normativo 

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