Contributi solo alle organizzazioni di volontariato: ok della Consulta
Pubblicato il 16 marzo 2022
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Non irragionevole la norma del Codice del Terzo settore che riserva i contributi per le ambulanze solo alle organizzazioni di volontariato.
Contributo ambulanze riservato alle ODV: norma legittima
Con sentenza n. 72 del 15 marzo 2022, la Consulta ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Consiglio di Stato sull’articolo 76 del Codice del Terzo settore.
Le predette questioni erano state sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 76 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma in esame riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, escludendo gli altri enti del Terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale.
Il CdS lamentava, in primo luogo, la violazione dell’art. 76 Cost., in relazione a due principi e criteri direttivi della Legge delega n. 106/2016 per l’adozione del cod. terzo settore.
Criteri che, tuttavia, secondo la Corte costituzionale, consentono essi stessi di concludere per la non fondatezza della censura del giudice rimettente: il legislatore delegato, limitando, nell’art. 76 cod. terzo settore, il “contributo ambulanze” alle sole ODV, ha inteso riferirsi alla specificità di questi enti e salvaguardare la previsione di maggior favore loro comunque riconosciuta dalla omologa misura già precedentemente prevista.
Infondata, a seguire, è stata reputata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.
Il Codice del terzo settore - ha evidenziato la Corte - ha svolto una funzione unificante, diretta a ordinare e a riportare a coerenza la disciplina degli ETS, superando le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni.
Questo, tuttavia, non si è risolto in un'indistinta omologazione di tutti gli ETS, atteso che all’interno del perimetro legale di questa definizione sono rimaste in vita specifiche e diverse caratterizzazioni dei modelli organizzativi, tanto che sono gli enti, nella loro autonomia, a individuare quella che meglio consente il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Rimangono, inoltre, anche differenziazioni nei regimi di sostegno pubblico "che si giustificano in ragione di diversi fattori, tra cui anche quello della specifica dimensione che assume, strutturalmente, l’apporto della componente volontaria all’interno dei suddetti enti".
Ciò posto, è stato rilevato che la necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura costitutiva delle ODV determina un vincolo particolarmente stringente al mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l’attività del volontario.
Tale vincolo esclude la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell’attività margini positivi da destinare all’incremento dell’attività stessa, quando, per contro, le imprese sociali possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese.
Inoltre, se la regola generale è che tutti gli ETS possono avvalersi di volontari, una regola specifica impone alle ODV di avvalersene "in modo prevalente", mentre nel caso delle imprese sociali la regola è addirittura ribaltata, in quanto queste possono avvalersi di volontari, ma il numero degli stessi non può superare quello dei lavoratori.
Per la Consulta, quindi, non appare irragionevole, né discriminatorio, che il contributo oggetto della norma censurata sia accessibile solo a ETS caratterizzati dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità.
Consulta: auspicabile l’intervento del Parlamento
Infine, la Corte ha formulato un auspicio: "il legislatore intervenga a rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dalla norma censurata in modo da permettere l’accesso alle relative risorse anche a tutti quegli ETS sulla cui azione – per disposizione normativa, come nel caso delle associazioni di promozione sociale, o per la concreta scelta organizzativa dell’ente di avvalersi di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti – maggiormente si riflette la portata generale dell’art. 17, comma 3, cod. terzo settore, per cui al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata".
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