Contributi previdenziali. Anche per attività "estranee" ma con stesse competenze
Pubblicato il 28 novembre 2015
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Per concetto di "esercizio della professione"- rilevante ai fini di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, come tali, assoggettabili alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria - deve intendersi, alla luce della lettura adeguatrice di cui alla sentenza Corte Cost. 402/1991, non solamente l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ossia, riservate agli iscritti agli appositi albi.
Esercizio della professione. Non solo attività tipiche
Sono al pari ricomprese, infatti, anche quelle attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale propriamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio della sua attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo propria della sua professione.
Assoggettamento a contribuzione. Connessione tra attività e conoscenze professionali
Pertanto, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione, è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda; connessione che trova esclusivamente il proprio limite nell'estraneità dell'attività stessa alla professione.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 24303 depositata il 27 novembre 2015, respingendo il ricorso di un geometra, il quale, impugnando la cartella notificatagli dalla Cassa previdenziale di appartenenza, negava fosse dovuto alcun contributo previdenziale relativamente alle prestazioni effettuate in qualità di consulente assicurativo (stante, per l'appunto, l'estraneità con la professione tipicamente svolta).
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