Contributi previdenziali: a decidere è il giudice ordinario
Pubblicato il 24 maggio 2023
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La giurisdizione in materia di contributi previdenziali non appartiene al giudice tributario, bensì al giudice ordinario.
E' quest'ultimo, quindi, che deve decidere sulla controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se la stessa risulti originata da una pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale.
Questo, per due ragioni, ossia:
- in considerazione dell'intrinseca natura del rapporto;
- perché l'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 - sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo - nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, prevede, espressamente, che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.
Contributi richiesti tramite cartella? Giudice ordinario competente
Sono questi gli assunti richiamati dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 14077 del 22 maggio 2023, pronunciata in accoglimento del motivo di ricorso di un contribuente contro una decisione della CTR di conferma, per intero, di un atto impositivo emesso a suo carico.
La Commissione tributaria, in particolare, aveva di fatto riaffermato la validità ed efficacia dell'avviso di accertamento anche in relazione ai contributi previdenziali, la cui la giurisdizione, però, non apparteneva al giudice tributario, bensì a quello ordinario.
Da qui la cassazione, sul punto, della decisione di merito, senza rinvio.
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