Contributi minimi a Cassa Forense: informativa sulla riscossione 2019
Pubblicato il 12 febbraio 2019
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Con una nota pubblicata l'11 febbraio 2019 sul proprio sito istituzionale, la Direzione Generale di Cassa Forense ha fornito istruzioni sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti, nonché sulla procedura inerente alle domande di esonero.
Contributo minimo soggettivo
Viene così precisato che, a partire dal 2019, il contributo minimo soggettivo sarà riscosso in quattro rate con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (1 luglio) e 30 settembre (il bollettino MAV relativo a quest’ultima scadenza non sarà immediatamente disponibile in attesa dell’approvazione ministeriale della rivalutazione ISTAT del 2,2%, che sarà posta in riscossione unitamente a tale rata).
L’importo del contributo soggettivo minimo viene determinato sulla base dello status previdenziale personale, secondo le regole stabilite dalle vigenti norme regolamentari
In ogni caso, si evidenzia che la contribuzione minima soggettiva dovuta per l’anno 2019 è stata così determinata:
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€ 2.875,00 contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1);
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€ 1.437,50 con riduzione del 50%;
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€ 718,75 con riduzione dell’ulteriore 50%.
Nella nota viene precisato che le riduzioni contemplate riguardano i casi previsti dall’articolo 7 comma 2 e dall’articolo 8 (esclusi i praticanti iscritti cassa) del Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa.
Contributo di maternità
Il contributo di maternità, invece, sarà riscosso in unica soluzione, in misura fissa, insieme alla quarta rata del contributo minimo soggettivo, con scadenza 30 settembre 2019 (previa approvazione dell’importo dovuto da parte dei Ministeri vigilanti).
I pensionati di vecchiaia potranno pagare tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in unica soluzione nel mese di settembre o in quattro rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo presentando apposita richiesta entro il 30 giugno 2019 (1 luglio).
Viene, altresì, indicato che i bollettini MAV per i pagamenti dovranno essere “generati e stampati direttamente”, a partire dal 18 febbraio, tramite l’accesso riservato dal sito web della Cassa.
Contributo integrativo non dovuto
Nell'informativa, viene anche ricordato che il contributo minimo integrativo, anche per l’anno 2019, non è dovuto, a seguito della temporanea abrogazione dello stesso per gli anni dal 2018 al 2022; resta comunque dovuto, e da versare in autoliquidazione, in sede di mod. 5/2020, il 4% sul Volume d’Affari Iva prodotto nel 2019.
Domande di esonero ex articolo 10
Insieme a questa comunicazione, Cassa forense ha reso poi noto che, a partire dal 18 febbraio 2019, sarà possibile inoltrare, per via telematica, la domanda di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019, ex art. 10 del Regolamento di attuazione della Legge n. 247/2012, articolo 21.
Da tale data, infatti, sarà disponibile e attiva la funzionalità per la presentazione delle istanze di esonero, esonero che – viene precisato - può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012.
E' anche ricordato, che per la sola ipotesi di maternità/adozione, l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.
Dette domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2019 potranno essere presentate, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2019, attraverso apposita procedura telematica, disponibile sulla sezione "Accesso Riservato - Servizi On-Line-Istanze OnLine" del sito dell'Ente di previdenza degli avvocati.
Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto - viene infine sottolineato - potranno essere inoltrate solo mediante previo inoltro della relativa certificazione.
In ogni caso, “l'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria”.
- eDotto.com – Punto & Lex 23 aprile 2018 - Cassa Forense: stop al contributo minimo integrativo - Pergolari
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