Contributi IVS e gestione separata, tutto pronto per i versamenti
Pubblicato il 27 giugno 2024
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Con l’avvicinarsi del termine di versamento del saldo 2023 e acconto 2024 dei contributi dovuti da parte di artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone/srl) e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, che segue i termini previsti per le imposte risultanti dalle dichiarazione dei redditi, si fornisce un quadro di sintesi delle diverse casistiche alla luce delle recenti novità normative e di prassi.
Si rammenta che, quest’anno, i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, i soggetti che adottano il regime degli ex minimi o il regime forfetario nonché soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 e 116 del Tuir, possono effettuare il versamento del dovuto entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, ovvero, entro il 30 agosto 2024, con la maggiorazione dello 0,4%, in base alle di DLgs. correttivo del concordato preventivo biennale circolate dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello scorso 20 giugno 2024.
Il saldo contributivo dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti ed alla Gestione separata va calcolato, come di consueto, sulla totalità dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo realizzati nell’anno 2023. In particolare, i contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo risultano dalla differenza tra quanto effettivamente dovuto in base al reddito dell’anno 2023 e quanto già versato a titolo di acconto. Per l’acconto 2024, invece, resta possibile l’utilizzo del criterio storico oppure di quello previsionale. La facoltà di autoriduzione dell’acconto mediante il metodo previsionale non è, però, espressamente prevista per il versamento degli acconti contributivi alla gestione separata Inps; tuttavia, tale facoltà, potrebbe essere ammessa stante quanto previsto dalla circolare Inps 182/1994 in relazione al versamento contributivo previsto per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS.
Per l’acconto 2024 dovuto da artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale INPS, il minimale di reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a 18.415,00 euro annui, mentre il reddito massimale è pari è pari a 91.680,00 euro (frazionabile in mesi) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni Inps “prima” del 1° gennaio 1996 ovvero all’importo di 119.650,00 euro (non frazionabile in mesi) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti a partire dal 1996. Gli esercenti l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Per i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, l’ammontare dovuto è calcolato sulla totalità del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno 2022 e risultante dal modello Redditi, compresi quelli in forma associata e/o provenienti dal regime dei minimi o forfettario. L’acconto è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto. Si ricorda che non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale, né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. “contributo soggettivo”) presso le Casse professionali autonome, di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n.103/96, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale a un'altra forma di previdenza assicurativa.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
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