Contributi integrativi e di maternità: restano alla Cassa

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Contributi integrativi e di maternità: restano alla Cassa

Secondo la Corte di cassazione, non vanno restituiti i contributi integrativi e di maternità versati dal professionista a Cassa Forense, in caso di cancellazione da quest'ultima e conseguente annullamento retroattivo del rapporto previdenziale.

Gli Ermellini, con sentenza n. 14883 del 13 luglio 2020, hanno precisato quali, tra i contributi relativi agli anni di iscrizione alla Cassa previdenziale dichiarati inefficaci, sono da ritenere rimborsabili.

Hanno in proposito evidenziato – ribadendo l'orientamento enunciato in una precedente pronuncia – che l’obbligo di rimborso concerne solo i contributi soggettivi, non anche quelli integrativi, in considerazione della funzione solidaristica di questi ultimi.

Il principio è stato applicato nella vicenda specificamente esaminata in sede di legittimità, nella quale, a seguito di una delibera di cancellazione dalla Cassa professionale vi era stato l’annullamento retroattivo del rapporto previdenziale.

Contributi con funzione solidaristica, non vanno restituiti

Il contributo integrativo – si legge nella decisione – non viene “indebitamente percepito” dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma viene da questo legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all’esercizio dell’attività professionale consentito dall’Albo.

Ciò posto, relativamente ad esso non trova applicazione l’art. 2033 c.c. che regola, in via generale, la ripetizione dell’indebito.

Non solo. Al pari del contributo integrativo, anche la contribuzione di maternità si caratterizza per essere funzionale alla realizzazione degli scopi solidaristici della Cassa: entrambe le contribuzioni (integrativa e di maternità) sono destinate non a costituire la posizione contributiva dell’iscritto, dalla quale deriva il trattamento previdenziale per chi ne avrà titolo, ma a consentire all’Ente previdenziale privato di perseguire i compiti che la legge le ha attribuito.

E’ sulla scorta di queste considerazioni che la Sezione lavoro della Cassazione ha accolto il ricorso promosso da Cassa Forense contro la decisione con cui, nel merito, quest’ultima era stata condannata alla restituzione, in favore di un professionista cancellato per mancanza di continuità professionale, alla restituzione dei contributi versati in un triennio, compresi i contributi integrativi e di maternità.

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