Contratto integrativo valido se garantisce il servizio pubblico

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La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con sentenza n. 518 dell’11 settembre 2009 ha dichiarato scevra da responsabilità amministrativa la condotta tenuta da un dirigente scolastico, anche se nella forma contraria alle norme che regolano la materia della contrattazione integrativa, che aveva firmato un contratto integrativo decentrato contrario al Ccnl. Infatti nel contratto integrativo era assente un presupposto essenziale per il quale, a norma dell’art. 54 del CCNL del comparto scuola, si può disporre la riduzione dell’orario a 35 ore settimanali purchè l’orario di servizio giornaliero sia superiore a dieci ore per almeno tre giorni la settimana.

La corte contabile, pur affermando il divieto di sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi in contrasto con vincoli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, giudica non negligente la condotta tenuta dal dirigente in considerazione del fatto che la decisione è stata presa per far fronte alla carenza di personale che richiedeva la rimodulazione dell’orario di lavoro al fine di garantire un’efficace servizio.

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