Contratto di prossimità non rappresentativo? Sì a esecuzione dopo diffida accertativa

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Contratto di prossimità non rappresentativo? Sì a esecuzione dopo diffida accertativa

La valenza erga omnes - vale a dire nei confronti di tutti i lavoratori interessati - di un accordo sindacale di prossimità è configurabile solo se ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa.

Deve essere escluso, così, che possa attribuirsi rilievo, ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive, all’accordo di prossimità che risulti carente del requisito della rappresentatività.

Va tenuto conto, altresì, del parametro evocato dall'art. 36 della Costituzione sulla giusta retribuzione.

Il caso esaminato dal Tribunale di Napoli

E' quanto ribadito dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nel testo della sentenza n. 1751 del 7 marzo 2024, nel pronunciarsi rispetto alla causa promossa da una società in opposizione dell'atto di precetto che un dipendente aveva notificato nei suoi confronti.

L'atto di precetto era stato azionato per crediti legati all’inquadramento e all’orario di lavoro, per come individuati sulla base di una diffida accertativa che l'Ispettorato del Lavoro di Perugia aveva notificato alla datrice.

Nell'opporsi all'esecuzione, la società aveva chiesto che venisse dichiarata l’inesistenza del diritto del lavoratore di procedere a esecuzione forzata per i crediti di cui alla diffida e al relativo verbale.

Nell'ambito della propria disamina, il Tribunale ha affrontato il tema della valenza degli accordi di prossimità, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto legge n. 138/2011.

La società opponente, infatti, lamentava che i funzionari dell'Ispettorato del lavoro avessero sostenuto che l'accordo di prossimità dalla stessa stipulato, sulla cui base erano state previste alcune deroghe in materia retributiva, fosse illegittimo e, quindi, irrilevante ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive.

La datrice di lavoro, nel dettaglio, aveva applicato ai dipendenti un contratto collettivo nazionale (commercio Confsal) integrato dal sopra menzionato accordo di prossimità, firmato dalle stesse associazioni firmatarie del contratto nazionale, al fine di garantire maggiore occupazione, una fase di avviamento aziendale e la qualità del medesimo CCNL.

Accordi di prossimità, presupposti

L'accordo di prossimità - ha rammentato il giudice di merito - ha carattere eccezionale ed è configurabile solo in presenza di tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona.

Il suo carattere eccezionale è evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

Segnatamente, i presupposti di applicabilità sono così individuabili:

  • l’accordo aziendale deve essere sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;
  • tali specifici accordi devono essere sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
  • l’accordo - nel perseguire un interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda - deve risultare alternativamente finalizzato: alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività;
  • l’accordo deve riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento agli specifici settori elencati dall’art. 8, comma 2.

Il Tribunale napoletano, in materia di contrattazione collettiva di prossimità, ha richiamato i principi affermati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 27764/2023) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 52/2023).

Ha ribadito, altresì, che, solo quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 8 del menzionato Decreto legge, è possibile distinguere il contratto collettivo ivi disciplinato e dotato di efficacia erga omnes da un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l'eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori.

Con specifico riguardo alla riduzione di retribuzione stabilita da un contratto di prossimità, è stato puntualizzato come tale riduzione sia illegittima se essa non possa essere ritenuta definibile come “intervento di disciplina del rapporto di lavoro", posta la mancata contestualità tra la suddetta riduzione immediata e la riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali.

Retribuzione proporzionata e sufficiente

Richiamata, nella decisione, anche la sentenza di Cassazione del 2023 sul salario minimo costituzionale, vale a dire il salario pienamente rispettoso dei principi posti dall'art. 36 della Costituzione e, quindi, del diritto soggettivo a ricevere una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire all'individuo una esistenza libera e dignitosa.

Sentenza che, nella vicenda in esame, andava in favore del lavoratore, laddove puntualizzava che l'organo giudicante può motivatamente discostarsi dal CCNL, anche ex officio, qualora esso risulti in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost..

Contratto carente di rappresentatività? Applicazione illegittima

Nel caso esaminato, il Tribunale di Perugia, chiamato a pronunciarsi sulla diffida accertativa, aveva condivisibilmente argomentato che il CCNL del settore gas ed acqua stipulato dai sindacati confederali costituiva l'unica fonte provvista dei requisiti prescritti dalle disposizioni riportate.

In tale contesto, andava escluso che assumesse rilievo, ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive, l’accordo di prossimità stipulato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 8 del Decreto legge n. 138/2011.

Di assorbente rilievo, in proposito, la circostanza che la disposizione richiamata consenta la stipula degli accordi aziendali/territoriali in questione alle sole organizzazioni comparativamente più rappresentative, condizione che non si era avverata nella vicenda in esame.

Il contratto collettivo applicato, in definitiva, era carente del requisito della rappresentatività.

Da qui il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.

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