Contratto di espansione, indicazioni procedurali INPS

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Contratto di espansione, indicazioni procedurali INPS

Con il Messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali, nonché le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende interessate, con riserva di fornire ulteriori indicazioni con riferimento alle novità introdotte sul contratto di espansione dall’art. 39 del D.L. n. 73/2021.

L’INPS precisa, preliminarmente, che l’azienda deve utilizzare esclusivamente i seguenti ambienti di comunicazione telematica con l’INPS:

  • il “Cassetto previdenziale aziende”, per la presentazione dell’accordo relativo al contratto di espansione;
  • il Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”), per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi (inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell’importo dell’indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo, inserimento delle domande di indennità, la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione).

Presentazione del contratto di espansione

I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente:

  • copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41 comma 5-bis, del d.lgs. 148/15, come modificato dall’art. 1, comma 349, della legge 178/2020” (mod. SC96), disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Moduli”.

L’azienda può allegare già in questa fase anche la domanda di autorizzazione all’accesso al “PRAT” per il personale o il delegato individuato dall’azienda a operare sull’applicazione.

Requisiti dimensionali

L’art. 41 del D.lgs. n. 148/2015, nella formulazione precedente alle novità introdotte dall’art. 39 del D.L. n. 73/2021, aveva disposto che il contratto di espansione potesse essere sottoscritto dalle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative e, esclusivamente per l’anno 2021, anche dalle imprese con un limite minimo di unità lavorative in organico non inferiore a 500 unità e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Accordo di espansione, nuovo codice di autorizzazione

Il codice autorizzazione 9J assume il nuovo significato di “Azienda destinataria del contratto di espansione di cui all’art. 41 comma 5-bis, del dl.gs. 148/15, come modificato dall’art. 1 comma 349 della L.178/20”.

Tale codice è finalizzato a identificare le matricole delle aziende singole ovvero le matricole delle aziende strutturate in un gruppo o in un’aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi che hanno sottoscritto il contratto di espansione.

Si ricorda, infine, che l’apertura di un’apposita posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, cui verrà attribuito il codice autorizzazione “6E”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 e art. 41 comma 5-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”, dovrà avvenire da parte della Struttura territoriale che ha in carico la matricola esondante solo successivamente al versamento della provvista in unica soluzione o all’accettazione della fideiussione, la cui verifica è in capo alla Struttura territoriale competente.

Contratto di espansione, domande di certificazione del diritto

Per inserire le domande di certificazione del diritto, il referente aziendale accede al “PRAT” previo accreditamento. Nella voce di menu “Certificazione dei lavoratori” deve essere selezionato il piano di esodo di riferimento e, quindi, nella sezione “Caricamento codici fiscali” devono essere inseriti i codici fiscali dei lavoratori per i quali si intende verificare i requisiti di accesso alla prestazione.

Prima dell’inserimento, la procedura propone la seguente dichiarazione: “Dichiaro di essere in possesso della delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali del lavoratore per il quale si chiede la certificazione ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”, che deve essere accettata per poter procedere con l’acquisizione. L’inserimento dei codici fiscali può essere effettuato anche in modo massivo attraverso il caricamento di un file contenente la lista dei lavoratori interessati.

Accordo di espansione, comunicazioni e pagamento

Il provvedimento di liquidazione, con il numero identificativo della prestazione, la decorrenza, la scadenza e l’importo lordo mensile spettante, viene inviato al lavoratore beneficiario. Nella comunicazione si rammenta al lavoratore che, per ottenere la pensione alla scadenza dell’indennità, occorre presentare la relativa domanda in tempo utile.

Il pagamento viene effettuato esclusivamente con valuta al primo giorno bancabile, anche nel caso di prima liquidazione. La prestazione è corrisposta per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello previsto per la decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia o di anticipata.

Unitamente all’ultimo mese di assegno verranno corrisposti i dodicesimi di tredicesima spettanti. Il dettaglio del pagamento viene messo a disposizione del beneficiario nel “Cassetto previdenziale”. Il pagamento al beneficiario è subordinato alla conferma dell’avvenuto versamento della provvista.

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