Contratto di espansione per le aziende con almeno 100 addetti

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Contratto di espansione per le aziende con almeno 100 addetti

Il disegno di legge di conversione del decreto 73/2021, cosiddetto "Sostegni bis", recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, ha avviato il suo iter parlamentare alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3132)

Assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro in sede referente lo scorso 25 maggio, sul ddl è stato calendarizzato un primo ciclo di audizioni a partire da lunedì 31 maggio.

In materia di lavoro, una delle novità più interessanti del decreto è contenuta nell'articolo 39, che modifica la disciplina vigente in materia di contratto di espansione. Vediamo come.

Contratto di espansione dopo le modifiche della legge di Bilancio 2021

Il contratto di espansione è stato istituito dal decreto Crescita con la finalità di sostenere i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle grandi imprese con un organico superiore a 1.000 unità.

Esso ruota su 3 perni:

  1. lo scivolo pensionistico dei lavoratori più prossimi alla pensione (lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata)
  2.  il ricorso alla cassa integrazione straordinaria riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi e che, in deroga a limiti di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015,  non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento (circolare INPS n. 98 del 2020);
  3. la riqualificazione professionale degli altri dipendenti e il turnover generazionale, con l'assunzione di personale qualificate e specializzate.

In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, l’articolo 41 comma 1 del D.Lgs n. 148/2015 prevede, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto, di natura gestionale, deve contenere:

  • il numero dei lavoratori da  assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l'indicazione della durata a  tempo indeterminato dei contratti di lavoro;
  •  la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati.

Il datore di lavoro (commi 5 e 5-bis del D.Lgs n. 148/2015 ) riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una indennità mensile per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati.

L'ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro è il 30 novembre 2021.

L'indennità, é commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (comma 1-bis, introdotto dalla legge n. 178/2020), si prevede che, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al contratto di espansione (di cui al comma 1 del D.Lgs n. 148/2015) non può essere inferiore a 500 unità e a 250 unità per l'accesso allo scivolo pensionistico (di cui al comma 5-bis del D.Lgs n. 148/2015). Tali unità lavorativa sono calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

L'INPS ha fornito i chiarimenti operativi con la circolare n. 48/2021.

Cosa prevede il decreto Sostegni bis

L’articolo 39 del decreto Sostegni bis estende, dal 26 maggio (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2021 ("esclusivamente per il 2021"), le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupano almeno 100 dipendenti.

Più nel dettaglio, si prevede che le parole "500 unità" e  "250  unità"  di cui all'articolo 41, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148, siano sostituite con "100 unità".

Pertanto, dal 26 maggio 2021, la soglia dimensionale aziendale di accesso al contratto di espansione e allo scivolo pensionistico è di 100 unità, sempre calcolate complessivamente nelle ipotesi di  aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Come calcolare i requisiti dimensionali

L'INPS, con la circolare n. 48/2021, ha chiarito che per la verifica dei requisiti occupazionali occorre fare riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione e che il numero dei lavoratori in organico va riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale.

Nel computo dei dipendenti occupati rientrano i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), fatta eccezione per il lavoratore assente ancorché non retribuito e sostituito da un altro lavoratore assunto in sua sostituzione. In tal caso, infatti, verrà computato il sostituto.

Per le aziende di nuova costituzione e in caso di trasferimento di azienda invece il requisito viene valutato in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

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