Contratto di espansione 2021, arriva l’ok dal Ministero del Lavoro
Pubblicato il 23 marzo 2021
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È giunto il “lascia passare” da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al contratto di espansione, recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2021. Si ricorda, infatti, che la L. n. 178/2020 ha esteso la predetta misura anche alle aziende sopra i 250 dipendenti. Il contratto di espansione si attiva con un accordo da siglare in sede governativa, che può prevedere l’uscita dal lavoro per i lavoratori a 5 anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici.
Si tratta di una delle misure principali per gestire gli esuberi nelle grandi aziende e garantire il ricambio generazionale. Esso è finanziato con 117,2 milioni di euro per il 2021 e 132,6 milioni di euro per il 2022. Conti alla mano, il beneficio è concesso solo per 6.000 lavoratori.
Blocco dei licenziamenti, stop generale fino al 30 giugno 2021
In vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “D.L. Sostegni”, il MLPS, fornendo delle 'Slide', ha chiarito che il blocco dei licenziamenti economici, sia individuali che collettivi, è generalizzato fino al 30 giugno 2021.
Da tale data in poi, e fino al 31 ottobre 2021, il blocco è in vigore soltanto per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione “agricola”.
Ciò significa che per le piccole imprese, essenzialmente del terziario, la nuova proroga del divieto di licenziamento viaggia a pari passo con la contestuale proroga di 28 settimane degli ammortizzatori emergenziali. Questo a prescindere dal fatto che la cassa Covid venga utilizzata o meno.
Quindi, soltanto dal 1° novembre 2021 queste aziende potranno avviare le procedure di licenziamento economico. Chiaramente, laddove l’impresa abbia ancora settimane di cassa Covid-19 da usare fino al 31 dicembre, non potrà licenziare quei lavoratori per i quali utilizza l’ammortizzatore emergenziale gratuito.
D.L. Sostegni, ampliata la cassa Covid-19
Proroga differenziata della cassa covid-19 contenuta all’art. 8 del “D.L. Sostegni”. Infatti:
- per il settore industriale, sono previste 13 settimane in più di integrazione salariale fino al 30 giugno 2021;
- per il commercio e servizi, sono previste 28 settimane fino al 31 dicembre.
Tutte le aziende, inoltre, potranno decidere se adottare il pagamento diretto o l’anticipo con il conguaglio.
Il “D.L. Sostegni” conferma, altresì, il doppio canale di gestione della cassa integrazione:
- per le aziende che utilizzano lo strumento di Cigo Covid-19, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, sono a disposizione 13 nuove settimane di cassa;
- per le aziende che utilizzano il FIS (compreso i fondi bilaterali) e la cassa in deroga, sono a disposizione 28 settimane dal 1° aprile 2021 che se prese in continuità avranno una copertura più breve (fino al 13 ottobre 2021) rispetto al periodo temporale in cui è consentito l’utilizzo (entro il 31 dicembre 2021).
Nessuna novità sul fronte dei termini di presentazione delle domande, che anche per questo pacchetto di settimane rimane il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione. Pertanto per il mese di aprile le domande potranno essere presentate entro fine maggio.
Scatta, invece, l’obbligo di comunicare i dati con il nuovo adempimento “Uniemens-Cig” per le domande della nuova cassa integrazione al fine di fornire i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta della prestazione da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse.
Cassa Covid-19, buco di copertura tra il 26 e 31 marzo 2021
Infine, si fa presente che - dal 25 marzo al 31 marzo 2021 – circa 6 milioni di lavoratori rimangono senza più cassa integrazione Covid-19. Scade, infatti, il periodo teorico di 12 settimane della Cig Covid-19 che, dal 1° gennaio, è stato introdotto dalla legge Bilancio 2021.
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