Contratto a tutele crescenti vs Legge 407/90

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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n. 19 del 19 novembre 2014, ha operato un confronto tra il contratto a tutele crescenti e la Legge n. 407/90.

Innanzitutto la Fondazione evidenzia come l’articolo 12 del DDL Stabilità 2015 sia contraddittorio attribuendo, da un lato, la natura di “sgravio contributivo” alla riduzione del costo del lavoro per tre anni, e dall’altro lato, definendo la riduzione un “esonerocontributivo e, quindi, facendo presumere che non sia un’agevolazione contributiva ma una riduzione strutturale del costo del lavoro seppure temporanea.

La differenza che ne scaturisce non è neutra in quanto, se l’intervento dell’articolo 12 fosse qualificato come agevolazione contributiva, scatterebbero a cascata una serie di norme che fissano condizioni stringenti per la relativa fruizione che la circolare elenca puntualmente. 

La convenienza rispetto ad altre agevolazioni

Evidenzia, inoltre, la circolare n. 19/2014, che il DDL Stabilità per il 2015, nell’introdurre lo sgravio triennale totale dei contributi, sopprime la previsione agevolativa di cui alla Legge n. 407/1990 che esiste da quasi 25 anni e rimane una delle agevolazioni più richieste ed utilizzate dalle aziende che decidono di avviare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene ricordato, infine, che la Legge n. 407/1990 prevede che:

- in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in CIG da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di trentasei mesi;

- nell’ ipotesi che tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro.
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