Contratti di solidarietà per le imprese soggette alla CIGS
Pubblicato il 14 aprile 2016
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, il contratto di solidarietà è diventato una delle modalità di declinazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ed allo stesso si applicano gli articoli da 1 a 8 del decreto stesso, volti a dettare disposizioni generali, di carattere comune, per tutte le tipologie di cassa integrazione, compreso il contratto di solidarietà.
Ai sensi dell’art. 21, comma 5, Testo Unico in materia di ammortizzatori sociali, il contratto di solidarietà nasce dalla stipula di contratti collettivi aziendali tra l'impresa e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali/unitarie.
Come specificato dalla circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro n. 6 del 14 marzo 2016, il contratto di solidarietà è efficace anche nei confronti dei lavoratori dissenzienti o non aderenti ai sindacati stipulanti.
Il contratto deve stabilire una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego e, inoltre, nel contratto va quantificato e motivato l'esubero di personale (D.I. n. 94033/2016, art. 4).
Riduzione di orario
Come previsto dal Legislatore, la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
Inoltre, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà, mentre il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
I destinatari
Destinatari dei CdS sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato purché possano vantare un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso la singola unità produttiva.
Il D.I. n. 94033/2016 ammette l’applicabilità dell’ulteriore riduzione di orario per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
Le esclusioni
Sono esclusi:
- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti;
- i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
- le imprese edili nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri. A tale riguardo le imprese rientranti nel settore edile devono indicare nel contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendoli da quelli addetti temporaneamente alle attività di cantiere.
Il maggior lavoro
Per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, l’impresa può modificare in aumento l'orario ridotto, ma non eccedendo l’orario di lavoro ordinario e tenendo comunque presente che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Tuttavia è necessario che gli accordi per i contratti di solidarietà specifichino le modalità con cui l'impresa possa derogare al contratto di solidarietà aumentando le ore di lavoro.
Nel caso di specie, inoltre, l'azienda è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'INPS.
Inoltre, si deve evidenziare che, in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà.
In definitiva, come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella recente risposta all’interpello n. 14 dell’11 aprile 2016, eventuali modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata, risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.
Da part-time a full time e viceversa
Sempre con l’interpello n. 14/2016, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Dicastero ha affermato che appare possibile, laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già valutato, dare seguito alle istanze dei lavoratori finalizzate, in virtù di esigenze personali, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo.
Sono, quindi, compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo, soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti.
Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.
La domanda
La domanda di concessione della solidarietà va presentata telematicamente entro 7 gg dalla stipula del contratto e va contestualmente inviata anche al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., Divisione IV - ed alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.
La riduzione
La sospensione o la riduzione di orario decorre non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In caso di tradiva presentazione della domanda, se ne deriva un danno ai lavoratori in termini di mancata percezione dell’integrazione salariale, l’impresa deve corrispondere l’importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Il Decreto Ministeriale di concessione di autorizzazione è di norma adottato entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda.
Tuttavia lo stesso Ministero, nell’ambito della fase istruttoria, può richiedere ulteriore documentazione o la rettifica di eventuali dichiarazioni/istanze erronee: tale atto sospende il procedimento amministrativo e l’impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione deve produrre i chiarimenti richiesti, pena il mancato accoglimento dell’istanza.
Entro 10 giorni dalla comunicazione di mancato accoglimento dell’istanza, le imprese possono presentare per iscritto le loro osservazioni e entro 30 giorni dall’invio delle comunicazioni il Ministero adotta il provvedimento finale.
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 148/2015 D.I. n. 94033/2016 Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro n. 6 del 14 marzo 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 14 dell’11 aprile 2016 |
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