Contratti di inserimento. Niente sgravi per studi associati
Pubblicato il 28 gennaio 2021
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Gli studi professionali hanno diritto alla fruizione degli sgravi previsti per i contratti di inserimento?
Al quesito ha dato risposta negativa la Suprema corte, con ordinanza n. 1767 del 27 gennaio 2021.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che la disciplina sugli sgravi previsti per i contratti di inserimento - di cui all'articolo 54 del Decreto legislativo n. 276/2003 - a differenza di quella relativa al contratto di formazione e lavoro, non contempla più "i datori di lavoro iscritti agli albi professionali".
Tale normativa, in quanto derogatoria della generale sottoposizione alle obbligazioni contributive, reca disposizioni di stretta interpretazione, che non consentono l'estensione anche a soggetti che esercitino una professione intellettuale.
Studi professionali non contemplati tra i fruitori degli sgravi
L'art. 54 citato reca infatti un’indicazione analitica dei soggetti che possono concludere i contratti di inserimento e, non contemplando gli studi professionali, ha evidentemente inteso escludere gli stessi dalla fruizione dei benefici previsti.
In tale contesto, inoltre, lo studio professionale associato non può nemmeno ritenersi ricompreso tra le "associazioni professionali" previste dalla normativa del contratto di inserimento, in quanto la norma si riferisce alla categoria generale di associazioni che raggruppano tutti i soggetti esercenti date professioni e non a singoli studi associati, ovvero a singoli professionisti che esercitano insieme la professione.
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