Contratti derivati: legittima l'autotutela dell'ente provinciale per l'annullamento degli atti sottoscritti
Pubblicato il 22 novembre 2010
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Dichiarati nulli due atti di sottoscrizione di contratti relativi all'acquisto di prodotti finanziari “derivati” stipulati nel 2007 dalla Provincia di Pisa con due banche, in quanto ritenuti non ragionevoli dal punto di vista economico.
E' il Tar Toscana, con sentenza del 12 novembre scorso, a stabilire l'annullamento degli atti con cui l'ente provinciale aveva autorizzato la stipula dei contratti; secondo i magistrati gli swap contenevano costi impliciti non evidenziati. Importante è stato il riconoscimento del principio di autotutela nell'interesse pubblico messo in atto dalla Provincia, a fronte della violazione dei principi di economicità e convenienza economica.
Si ricorda che la Finanziaria 2005 ha consentito agli enti locali di effettuare operazioni di ristrutturazione del debito e di ridurre l'importo della rata dei mutui in essere, attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari.
Inoltre il Tar ha rinviato gli atti al giudice competente che dovrà pronunciarsi sull’inefficacia dei contratti derivati, in quanto la caducazione degli effetti del contratto non opera automaticamente, ma deve essere oggetto di ulteriore accertamento.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 10 – L'addio allo swap non è automatico - Gaudiello
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