Conto corrente aperto senza prendere informazioni? Licenziato
Pubblicato il 07 febbraio 2024
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Conto corrente senza prendere informazioni, libretto in assenza di liquidità, questionario antiriciclaggio mal compilato: sì al licenziamento disciplinare del dipendente di banca.
E' stata definitivamente confermata, in sede di Cassazione, la legittimità del licenziamento per giusta causa che una banca aveva intimato ad un proprio dipendente per una serie di addebiti disciplinari relativi alla apertura ed alla gestione, presso la filiale dove era preposto, di un conto corrente di una società.
Al bancario era stato addebitato, peraltro:
- di aver aperto il predetto conto corrente senza acquisire alcuna informazione sui soggetti interessati e ciò in violazione delle disposizioni che disciplinano l'attività bancaria;
- di aver consegnato un libretto di assegni senza liquidità;
- di non aver correttamente compilato il questionario antiriciclaggio;
- di aver continuato, dopo il proprio trasferimento in altra filiale, a gestire il rapporto con la medesima società, trasferito presso la stessa filiale;
- di aver consegnato un secondo libretto di assegni nonostante il conto presentasse un saldo sostanzialmente pari a zero.
Il recesso era stato confermato sia in primo che in secondo grado e il dipendente si era rivolto alla Corte di cassazione.
Anche in questa sede, tuttavia, il ricorrente si è visto respingere le proprie doglianze.
Recesso per violazione delle disposizioni sull'attività bancaria
Con ordinanza n. 3232 del 5 febbraio 2024, infatti, la Sezione lavoro della Suprema corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente e diffusamente motivato in ordine alle ragioni per cui il licenziamento era stato ritenuto legittimo.
Erano stati considerati sussistenti, in primo luogo, i vari addebiti lui contestati.
Nella decisione impugnata, inoltre, era stato correttamente motivato in ordine alla gravità delle condotte poste in essere dal bancario, figura apicale della filiale e, come tale, tenuto a conoscere la normativa applicabile, sia interna che esterna, relativa alle operazioni attuate.
La gravità delle condotte, peraltro, era stata riscontrata anche in relazione alla disciplina collettiva applicabile.
La Corte d'appello, ciò posto, aveva tratto, con coerenza, la logica conclusione che fosse integrata la giusta causa di recesso, e ciò in conformità con quanto disposto dall'art. 2119 del Codice civile.
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