Contestazione disciplinare autonoma dall'imputazione penale

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Con sentenza n. 13 depositata il 5 gennaio 2015, la Corte di cassazione ha precisato come la contestazione dell'addebito disciplinare a carico del lavoratore subordinato non sia assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale.

La contestazione disciplinare, infatti, assolve esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore che sia stato incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e va valutata, quindi, in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale a carico del lavoratore.

L'assoluzione penale non esclude la responsabilità civile

Conseguentemente, se sia stata emessa, in favore del lavoratore, sentenza irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, ai sensi dell'articolo 654 del Codice di procedura penale, il discrimine tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza, in detta sede, degli stessi fatti.

E' infatti ipotizzabile che questi ultimi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione penale non discende l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice.
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