Conta l’esito del procedimento per il raddoppio dei termini di accertamento

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La Ctp torinese, con sentenza n. 4/24/2010, ha chiarito che non raddoppiano i termini per l’accertamento fiscale in caso di archiviazione del reato tributario.

La regola, fissata dal Dl 223/06, del raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento in caso di reato tributario ha lo scopo di dare ai verificatori più tempo per acquisire le informazioni derivanti dal procedimento penale. Ma nel caso esaminato l’illecito penale era stato archiviato, dunque non era stata promossa azione penale.

Pertanto, la proroga dei termini non opera, non bastando per il raddoppio la sola comunicazione di notizia di reato. La sentenza sconfessa quanto detto nella circolare 54/E/2009 che asserisce che il raddoppio si realizza a prescindere dall’esito del procedimento penale e, quindi, anche in caso di archiviazione.
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