Consulta: no alla contabilizzazione di mutui autorizzati e non stipulati
Pubblicato il 21 dicembre 2017
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Bocciato l’assestamento del bilancio della Regione Liguria
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 6 della Legge della Regione Liguria n. 26/2016 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018) e, in via conseguenziale, l’illegittimità costituzionale della Legge della medesima Regione n. 20/2016 (Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2015).
Nello specifico, l’articolo 6 censurato prevede l’applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione impiegata per incrementare l’accantonamento al Fondo crediti per l’anno 2016.
La questione di legittimità costituzionale in oggetto è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, sull’assunto che detta quota libera costituirebbe “posta fittiziamente creata, in realtà inesistente, alla quale non corrisponderebbe un correlato risultato positivo di amministrazione riferito all’esercizio finanziario 2015”.
Secondo il rimettente, la citata quota “libera” sarebbe stata artificiosamente creata per detrazione dal maggior importo di disavanzo da “mutuo autorizzato e non contratto”, indicato nella nota integrativa di riferimento.
Censure, queste, ritenute fondate dalla Consulta, la quale dopo aver ricordato quanto statuito dall’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, ha sottolineato come “i calcoli prodotti dalla Regione appaiono un errato rimaneggiamento di grandezze negative, le quali sono completamente diverse dalle componenti previste dalla richiamata disposizione per il calcolo del risultato di amministrazione”.
No a spese d’investimento senza il precedente perfezionamento dei mutui
Nella sentenza n. 274 del 20 dicembre 2017, i giudici costituzionali hanno altresì evidenziato che le operazioni contabili proposte dalla Regione “scontano l’evidente errore di considerare quali componenti attive del risultato di amministrazione due voci, il Fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti”.
A quest’ultima categoria, in particolare, apparterrebbero i “mutui autorizzati e non stipulati”, mentre “le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio”.
La relativa contabilizzazione in entrata – conclude la Consulta – “amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, l’amministrazione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo oscurato dall’eccentrica operazione contabile”, con conseguente “mancata copertura delle spese per l’insussistenza dei cespiti in entrata”, “squilibrio del bilancio di competenza” e, infine, “aggravio per i risultati di amministrazione negativi provenienti dai precedenti esercizi”.
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