Consulta: la Legge regionale non può derogare ai concorsi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 gennaio 2010
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La Consulta, con sentenza n. 9 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, sulla disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale, per contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell’amministrazione e di accesso alla stessa mediante concorso enunciati dall’articolo 97, commi primo e terzo, della Costituzione.
La disposizione impugnata consentiva all'Ente regionale di affidare incarichi di Direttore regionale a personale esterno all'amministrazione fissando, a tale scopo, una riserva di posti pari al 30%. Nel testo della sentenza, la Corte costituzionale precisa, altresì, come sia eventuali deroghe al principio secondo cui nella pubblica amministrazione si accede esclusivamente tramite concorso, siano ammesse solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”. Esigenze, queste, non riscontrate nella Legge di specie.
La disposizione impugnata consentiva all'Ente regionale di affidare incarichi di Direttore regionale a personale esterno all'amministrazione fissando, a tale scopo, una riserva di posti pari al 30%. Nel testo della sentenza, la Corte costituzionale precisa, altresì, come sia eventuali deroghe al principio secondo cui nella pubblica amministrazione si accede esclusivamente tramite concorso, siano ammesse solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”. Esigenze, queste, non riscontrate nella Legge di specie.
- ItaliaOggi, p. 25 – P.a., il concorso è la regola
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 23 – Limiti statali rigidi per i dirigenti esterni - Trovati
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