Consulenza tecnica d'ufficio ed esame contabile: le SU civili su poteri e limiti del Ctu
Pubblicato il 04 febbraio 2022
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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022, hanno compiuto un'attenta disamina in tema di consulenza tecnica d'ufficio in ambito civile, prendendo spunto da una controversia di natura bancaria.
La Suprema corte, nel dettaglio, ha fatto il punto su quali siano i poteri esercitabili dal CTU, cui il giudice demanda le indagini che si rendono necessarie ai fini del giudizio, e su che cosa può fare o non può fare il medesimo consulente nell'espletare l'incarico affidatogli.
Il tema dei poteri esercitabili dal CTU è stato esaminato, inoltre, sotto il profilo delle preclusioni cui va incontro l'attività assertiva e deduttiva delle parti nonché considerando il rapporto tra l'art. 183 cod. proc. civ. e l'art. 198 cod. proc. civ. anche in relazione alla specifica materia dell'esame contabile, vale a dire chiarendo se le regole dettate per tale ultimo esame abbiano portata derogatoria o meno rispetto alle regole cui l'attività delle parti va ordinariamente soggetta.
La questione rimessa alle SSUU atteneva, a seguire, la natura giuridica della nullità della consulenza tecnica d'ufficio e il conseguente rilievo officioso o su istanza di parte della stessa, questione rispetto alla quale l'ordinanza di rimessione aveva evidenziato la sussistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Cassazione.
Poteri di accertamento e acquisizione del CTU
Nel rispondere ai quesiti ad esse sottoposti, le Sezioni Unite si sono in primo luogo soffermate sui poteri del consulente tecnico del giudice.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio - hanno precisato - il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini a lui commissionate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.
Questo, però,"a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio".
Lo stesso CTU può, inoltre, acquisire, anche a prescindere dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti medesime - tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "a condizione" - anche in questo caso - "che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
Esame contabile, acquisizioni possibili
Con riguardo all'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c., le Sezioni unite civili hanno precisato che il consulente nominato dal giudice, "nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista", può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si renda necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli e - in questo caso - "anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".
Nullità relativa e nullità assoluta della CTU, rilevabilità
Di seguito le risposte del massimo Collegio rispetto alle questioni relative alle nullità della Ctu.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio - si legge nella sentenza - "l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".
E ancora: "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.".
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