Consulenza in materia di investimenti. Se svolta con indipendenza è soggetta ad Iva

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Consulenza in materia di investimenti. Se svolta con indipendenza è soggetta ad Iva

L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime Iva applicabile nel caso di società che svolge servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della medesime.

In genere, il servizio di consulenza in materia di investimenti viene svolto attraverso raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Nella risoluzione n. 38 del 15 maggio 2018, l’agenzia delle Entrate fa presente che in materia sussiste la posizione della Corte di Giustizia UE, con sentenza C-275/11 del 7 marzo 2013 e del Comitato Consultivo IVA, di cui all'articolo 398 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

 Di norma, il servizio di consulenza in materia di investimenti ricade, ai fini Iva, tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva (numeri 4) e 9), articolo 10, primo comma, Dpr 633/1972).

Perché si possa fruire del regime di esenzione, si spiega, deve esserci un collegamento funzionale del servizio di consulenza rispetto all’attività consistente in operazioni di acquisto e/o dismissione degli strumenti finanziari individuati/raccomandati.

Nella suddetta sentenza dei giudici comunitari, in merito al trattamento fiscale delle prestazioni di consulenza in materia di investimenti fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune di investimento, è stato precisato, incidentalmente, che “i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli, sono, invece, soggetti ad Iva”.

Si applica l’Iva quando il servizio di consulenza è fornito in posizione di indipendenza e imparzialità

Nel caso studiato dalle Entrate, il servizio di consulenza in materia di investimenti è fornito direttamente ai clienti della società in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità. Infatti, la società istante:

  • non distribuisce strumenti finanziari propri;
  • non percepisce incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi ovvero da parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti suggeriti/raccomandati dalla società medesima.

Pertanto la mancanza di qualsiasi collegamento o rapporto tra la società istante ed i soggetti che, a vario titolo, entrano nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, esclude che si possa parlare di attività di intermediazione/negoziazione esente da IVA.

In conclusione, quando gli unici interlocutori della società istante sono solo i clienti e che non sussiste alcun rapporto con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, il servizio di consulenza in parola è soggetto ad Iva.

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