Consulenza estera equivalente

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La risoluzione 178/E del 29 aprile precisa e chiarisce – senza esprimere il giudizio in merito alla esatta natura dei servizi prospettati - la portata della norma tributaria sulle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale (che rileva esclusivamente su un piano oggettivo), le quali – rese ad una società italiana da un soggetto non residente – sono da assoggettare ad Iva con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Fa da supporto all’interpretazione agenziale il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 6 dicembre 2007 – causa C-401/06 – che ha illustrato come a contare ai fini fiscali sia la natura delle prestazioni e la loro finalità. In particolare, le prestazioni a commento non riguardano unicamente le attività tipiche delle professioni di avvocato, consulente, perito contabile, ingegnere ma ogni altra “analoga” (nel senso di perseguire stessa finalità), da chiunque effettuata. Non è ravvisabile “analogia” nelle prestazioni in cui è preminente l’organizzazione di mezzi tecnici, tipica delle attività d’impresa, rispetto alla componente intellettuale e valutativa. Pertanto, la “consulenza” si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri in cui sia preminente la valutazione personale di chi la effettua e il profilo intellettuale della prestazione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – L’impresa esclude la consulenza – Rosati

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