Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU): nuove regole per l'iscrizione all'albo

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Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU): nuove regole per l'iscrizione all'albo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2023 il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante il nuovo regolamento per l’iscrizione all’Albo dei consulenti d’ufficio dei tribunali e relativi requisiti, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Il decreto, in vigore dal 26 agosto 2023, è composto da 12 articoli e 2 corposi allegati che individuano le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria (Allegato A in via generale e Allegato B, limitatamente alla categoria medico-chirurgica).

Albo dei consulenti tecnici e contenuti del decreto

Più nel dettaglio, il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 regolamenta l'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le modalità informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco.

Viene definita inoltre una fase transitoria e disciplinato il trattamento dei dati personali.

ATTENZIONE: Il decreto fa espressamente salve le disposizioni in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale, regolate dal Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

Requisiti e domanda di iscrizione

L’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici è ammessa per coloro che possano vantare i seguenti requisiti:

  • siano iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
  • siano in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  • siano di condotta morale specchiata;
  • siano dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  • abbiano residenza anagrafica o domicilio professionale (articolo 16, legge 21 dicembre 1999, n. 526) nel circondario del tribunale.

NOTA BENE: Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno secondo le modalità fissate dall’articolo 5 del decreto n.109 del 2023, in commento.

Requisiti e domanda per il mantenimento dell'iscrizione

Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.

La domanda di conferma, in occasione della revisione dell'albo, va effettuata entro il termine stabilito e comunicato agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, dal segretario del comitato.

Sospensione e cancellazione volontaria

Il consulente può chiedere:

  • la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a 9 mesi;
  • la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

Il comitato provvede entro 30 giorni.

Regime transitorio

Coloro che al 26 agosto 2023 (data di entrata in vigore del decreto) sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dal decreto n. 109 del 2023.

In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i nuovi requisiti di mantenimento dell'iscrizione.

Coloro che hanno invece già presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti sono tenuti a integrare le indicazioni fornite secondo le disposizioni del decreto n. 109 del 2023.

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