Consolidato fiscale e scissione: perdite ripartite pro quota con la beneficiaria

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Consolidato fiscale e scissione: perdite ripartite pro quota con la beneficiaria

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 3591 del 6 febbraio 2023, si è occupata della vicenda di una società contribuente, costituitasi per scissione di una Srl in regime di consolidato fiscale nazionale, a cui l'Agenzia delle entrate aveva negato il diritto a subentrare pro quota nelle perdite fiscali maturate dalla scissa.

Conclusioni, queste, confermate anche dai giudici delle commissioni tributarie e, in particolare, dalla CTR, secondo la quale la richiesta di rimborso della società contribuente non poteva essere accolta, dato che non era stata fornita alcuna prova sulla genesi delle perdite e vi era la vigenza del consolidato fiscale, la cui disciplina prevaleva, in quanto speciale, sulle norme del TUIR.

La società si era rivolta alla Suprema corte, sollevando una serie di doglianze a cui gli Ermellini hanno dato risposta dopo aver richiamato la normativa vigente ratione temporis ed applicabile al caso in esame.

Nel dettaglio, la questione che si poneva in diritto era se la società beneficiaria neocostituita, derivante da scissione parziale della società consolidante in costanza del regime di consolidato fiscale nazionale, avesse diritto al riporto delle perdite, generate in vigenza di consolidato dalla consolidante scissa, che avesse esercitato l'opzione di riattribuzione delle perdite (in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato) alle società che le avevano generate.

Gli Ermellini, in primo luogo, hanno ritenuto che non fosse corretta l’affermazione dei giudici di merito, secondo cui la società non avrebbe dovuto utilizzare il criterio proporzionale, ma fornire prova che quelle perdite fossero state prodotte dal ramo aziendale trasferito alla beneficiaria.

E non era corretto nemmeno l'assunto ai sensi del quale la disciplina giuridica del consolidato fiscale prevarrebbe, in quanto norma speciale, su quella che regola gli effetti fiscali della fusione e della scissione ed il riporto delle perdite.

Scissione societaria, perdite scissa ripartite in proporzione

Durante il consolidato fiscale - ha precisato la Suprema corte - le perdite maturate dalla società scissa possono essere ripartite con la beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto attribuito a quest’ultima.

La normativa sul consolidato fiscale, infatti, riconosce la possibilità che le società partecipanti siano interessate da vicende straordinarie, quali la fusione e la scissione, espressamente disciplinate dal TUIR.

Tali vicende straordinarie, non comportando l’interruzione del regime di consolidato, non ostano a che le perdite realizzate dalla società scissa nei periodi di vigenza dell'opzione e trasferite alla tassazione di gruppo rimangano nella disponibilità della "fiscal unit".

Di conseguenza, finché permane la tassazione di gruppo, "nessuna variazione al regime di circolazione delle perdite prodotte in costanza di consolidato può derivare da un'operazione straordinaria non interruttiva del regime di tassazione di gruppo, a meno che non si ravvisi un intento elusivo".

Da qui l'affermazione del principio di diritto secondo cui:

"Le perdite generate dalla scissa nel corso del consolidato potranno essere oggetto di riparto con la beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto attribuito a quest’ultima".

Questo, tuttavia, con una precisazione: trattandosi di società scissa consolidante, per perdite si devono intendere quelle prodotte dalla scissa/consolidante per effetto della propria gestione patrimoniale e non quelle generate per effetto delle rettifiche di consolidato di cui agli artt.122 e 123 TUIR.

Difatti, le perdite maturatesi per effetto di tali rettifiche, non possono essere trasferite dalla scissa alla beneficiaria, posto che, pur essendo nella disponibilità della stessa, non possono considerarsi perdite della consolidante, ma sono riferibili alla fiscal unit.

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