Consob. L'incarico di revisione legale per gli EIP non supera i nove anni
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 09 luglio 2014
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L’incarico di revisione legale sui bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP) ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Inoltre, tale incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non sono trascorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
La precisazione è contenuta nella Comunicazione n. 0057066 del 7 luglio 2014, che la Consob ha pubblicato al fine di fornire un’interpretazione dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs. n. 39/2010, già oggetto di precedente analisi nella Comunicazione n. 0023665 del 27 marzo 2014.
In quella occasione la Consob si era soffermata sulla valenza dei precedenti incarichi svolti da una società di revisione, ai fini della valutazione della possibilità che a quest'ultima sia conferito dal medesimo soggetto, che abbia assunto lo status di EIP, un incarico novennale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Dlgs. n. 39/2010.
Nella sua prima interpretazione, la Consob attribuisce rilevanza a qualsiasi incarico legale svolto in precedenza, a prescindere dallo stato di EIP o meno del soggetto revisionato nel periodo di riferimento.
Le interpretazioni Consob alla luce anche della pubblicazione del Regolamento Ue n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico hanno fatto sorgere, però, l’esigenza di ulteriori chiarimenti.
Incarichi pre Comunicazione
Nello specifico, si è avvertita l’esigenza di chiarire la portata degli incarichi conferiti ex articolo 17 del Dlgs. n. 39/2010 anteriormente alla pubblicazione della prima Comunicazione Consob e, dunque, in un periodo in cui era corrente un‘interpretazione della norma in questione che non dava rilievo agli incarichi di revisione svolti quando l'emittente non era EIP.Secondo la nuova analisi Consob, tali incarichi, nel caso in cui determinino il superamento del novennio complessivo, non possono, considerata la "buona fede" che ha connotato il conferimento del mandato di durata novennale, dar luogo né a violazioni dell'art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 39/2010 sanzionabili amministrativamente ai sensi del successivo comma 7 né, di per sé, ad altre irregolarità dal punto di vista della "familiarità" tra revisore ed emittente.
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