Consiglio di Stato: sì a iscrizione dei tributaristi Lapet nel registro del ministero
Pubblicato il 26 novembre 2024
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E' legittima l'iscrizione dell'associazione dei tributaristi LAPET nel registro delle associazioni professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Tributaristi Lapet iscritti al registro del ministero: la conferma del CdS
Con sentenza n. 9408 del 22 novembre 2024, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, contro il Ministero dello Sviluppo Economico. Il procedimento riguardava una controversia in cui era coinvolta anche l'Associazione Nazionale Tributaristi - LAPET come parte interessata.
L’Ordine dei Commercialisti, in particolare, aveva chiesto l’annullamento dell’iscrizione della Associazione LAPET nell’elenco delle associazioni professionali previsto dalla Legge n. 4/2013 e pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).
La posizione dei commercialisti
A sostegno della propria posizione, l'Ordine ricorrente aveva avanzato tre principali argomentazioni:
- Sovrapposizione delle attività: Il ricorrente sosteneva che le attività svolte dal LAPET fossero in realtà identiche o comunque sovrapponibili a quelle proprie della professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- Violazione dei principi di buona fede e affidamento: secondo l'Ordine, l'iscrizione della LAPET nell'elenco delle associazioni professionali avrebbe violato i principi di buona fede e di affidamento, sanciti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 4/2013;
- Danno alla categoria dei dottori commercialisti: Il ricorrente evidenziava il danno che l'iscrizione della LAPET avrebbe arrecato alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La decisione del Tar Lazio
Il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima l’iscrizione della LAPET all’elenco del Mise e rilevando:
- l’inesistenza di elementi impeditivi all’iscrizione nel ridetto elenco della predetta associazione;
- che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge;
- che non compete al giudice stabilire i confini tra le due professioni, attività che è attribuita alle autorità competenti.
L'Ordine si era quindi rivolto al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento della sentenza del Tar ma anche in questa sede non ha ottenuto ragione.
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Collegio amministrativo, infatti, ha respinto le censure avanzate dall'appellante, rilevando che le attività svolte dai professionisti iscritti alla LAPET non sono riservate esclusivamente agli iscritti agli Ordini professionali, come sostenuto dall'Ordine dei dottori commercialisti.
Sul punto è stato peraltro ricordato che la Corte di Cassazione ha riconosciuto che molte delle attività svolte dagli iscritti agli albi possono essere esercitate anche da professionisti non iscritti.
Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato che la Legge 4/2013 - recante disposizioni in materia di professioni non organizzate - non incide sulle attività riservate ai professionisti iscritti agli albi.
L'ordinamento impone inoltre l'adozione di un sistema di autoregolamentazione da parte delle associazioni, per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza.
Per quanto riguarda le preoccupazioni sull'affidamento e la buona fede dei clienti, il Consiglio di Stato ha affermato che la legge 4/2013 prevede sanzioni per i professionisti che non rispettano la normativa, al fine di proteggere i consumatori da pratiche commerciali scorrette.
L'organo giudicante, altresì, ha escluso il rischio di sovrapposizione tra le attività degli iscritti agli Ordini e quelle degli iscritti alla LAPET, affermando che il riconoscimento delle attività professionali non riservate, come quelle svolte dalla LAPET, non comporta un'autorizzazione ad esercitare attività esclusiva degli Ordini, come il visto di conformità.
Inoltre, è stato chiarito che l'iscrizione nella lista non autorizza a esercitare attività riservate e che l'associazione è tenuta a vigilare sul rispetto di tale distinzione.
Infine, il Consiglio di Stato ha respinto le obiezioni relative alla legittimità costituzionale della Legge 4/2013, ritenendo che la legge favorisca la concorrenza e l'associazionismo tra professionisti non iscritti agli Ordini, in linea con i principi costituzionali di libertà economica e di concorrenza.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia contro l'iscrizione della LAPET nel registro delle associazioni professionali tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi della Legge n. 4/2013. |
Questione dibattuta | L'Ordine dei Commercialisti ha contestato l'iscrizione della LAPET, sostenendo la sovrapposizione delle attività professionali, la violazione dei principi di buona fede e affidamento, e il danno alla categoria dei commercialisti. |
Soluzione del Consiglio di Stato | Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'iscrizione della LAPET. Ha sottolineato che le attività svolte dai professionisti della LAPET non sono riservate esclusivamente agli iscritti agli Ordini, che la Legge 4/2013 non incide sulle attività riservate, e che le associazioni devono garantire la trasparenza e la tutela dei consumatori. |
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