Consiglio di stato: l'attività di domiciliazione non è di per sé incompatibile con la carica di giudice tributario

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Secondo il Consiglio di stato – sentenza n. 2235 dell'11 aprile 2011 - la mera attività occasionale di avvocato domiciliatario, non comportando il concreto svolgimento di attività defensionale, “non è di per sé incompatibile con la carica di giudice tributario”.

Non solo. Non costituisce serio indizio di incompatibilità nemmeno l'attività di consulenza svolta dal professionista a favore di un'associazione, qualora si tratti di attività che, pur avendo oggetto questioni tributarie, non si sia concretata affatto in assistenza a specifici contribuenti, “ma unicamente in prestazione di servizi intellettuali a favore di un'associazione di categoria”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Il domiciliatario può essere giudice tributario - Trovato

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