Conguaglio di fine anno 2019: ultime indicazione dall’INPS
Pubblicato il 31 dicembre 2019
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Semaforo verde per le operazioni di conguaglio 2019 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens. In particolare, il conguaglio in argomento può essere effettuato, entro il 16 gennaio 2020 (denuncia di competenza del mese di “dicembre 2019”) - o tutt’al più entro il 16 febbraio 2020 (mese di competenza di “gennaio 2020”). I conguagli, inoltre, possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative; tali operazioni potranno essere inserite nella denuncia di “febbraio 2020” (scadenza 16 marzo 2020), senza aggravio di oneri accessori.
Con circolare n. 160 del 27 dicembre 2019, l’INPS ha fornito i chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2019, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
Conguaglio INPS 2019, come gestire le operazioni di conguaglio?
I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio, non soltanto in ambito fiscale, ma anche per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali dell’anno di competenza.
A tal fine, occorre seguire determinati passaggi che si riepilogano sinteticamente di seguito:
- pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo;
- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
- imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia nel mese di gennaio 2020.
Conguaglio INPS 2019, quali elementi della retribuzione conguagliare?
Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale si è soffermato sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del D.M. del 7 ottobre 1993;
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della Legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito di fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di 258,23 euro nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, del Dpr. 917/1986);
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
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