Congedo parentale SARS CoV-2 al rush finale

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Congedo parentale SARS CoV-2 al rush finale

Ancora pochi giorni di vigenza per una delle più conosciute prestazioni emergenziali erogate a favore dei genitori lavoratori con figli, disabili e no, in DAD, in quarantena o affetti da Covid-19.

Si tratta del congedo parentale SARS CoV-2, un congedo straordinario riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per la cura dei figli e alla presenza di particolari condizioni.

Congedo parentale SARS CoV-2: norme e prassi

L’art. 17, comma 3, del decreto Festività (decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2022, n. 11) ha prorogato l'applicazione dei congedi parentali COVID-19 (art. 9, commi 1 e 2, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215) fino al 31 marzo 2022.

L'INPS ha fornito le istruzioni operative a più riprese, richiamando, per il quadro generale, i chiarimenti resi con la circolare n. 189/2021.

Più nel dettaglio:

Congedo parentale SARS CoV-2: di cosa si tratta

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” è un congedo straordinario concesso ai genitori lavoratori (dipendenti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS), anche affidatari o collocatari, per la cura dei figli:

1) non disabili, conviventi, minori di anni 14, affetti da SARS CoV-2 o in quarantena da contatto ovunque avvenuto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa;

2) con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), anche non conviventi e senza limiti di età, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Il figlio è convivente se ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

Congedo parentale SARS CoV-2: modalità di fruizione

Per i genitori lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro dipendente in essere, il congedo può essere fruito:

  1. in forma giornaliera o oraria. Se viene richiesto a ore, può essere fruito nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano oppure il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave;

  2. alternativamente all'altro genitore, da uno dei due genitori o da entrambi ma non negli stessi giorni o nelle stesse ore. La fruizione contemporanea è consentita solo se il congedo viene fruito per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

I genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (lavoratori parasubordinati con rapporto attivo) e autonomi iscritti all’INPS ( liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria) non possono fruire del congedo in modalità oraria.

Congedo parentale SARS CoV-2: domanda

La domanda di congedo deve essere presentata esclusivamente online, attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, all’interno del servizio Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, Gestione Separata;
  • Contact center integrato;
  • tramite gli Istituti di patronato.

Di seguito la procedura da seguire.

Domanda per i lavoratori dipendenti

Domanda per i lavoratori autonomi e per I lavoratori iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata

Va utilizzata la procedura per l'acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”. Inserite le informazioni anagrafiche, si deve:

  1. selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;

  2. spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”;

  3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento;

  4. procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Inserite le informazioni anagrafiche, si deve:

  1. selezionare, nella pagina “Tipo richiesta”, “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”;

  2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”;

  3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento;

  4. procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Congedo parentale SARS CoV-2: indennizzo

L'indennizzo spetta per gli eventi verificatisi nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 marzo 2022.

Per i dipendenti privati, l'indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata è prevista invece un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, “individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità” .

Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, infine, l’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, in base alla tipologia di lavoro autonomo svolto.

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