Partite IVA e autonomi. Come fare domanda di congedo parentale SARS CoV-2

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Partite IVA e autonomi. Come fare domanda di congedo parentale SARS CoV-2

L'INPS sblocca le domande di Congedo parentale SARS CoV-2 per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. 
La comunicazione ufficiale è giunta con il messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022 emanato a distanza di qualche settimana dal messaggio n. 74 dell'8 gennaio 2022 con il quale l'Istituto ha indicato come presentare richiesta di congedo per i genitori lavoratori dipendenti. 
Il Congedo parentale SARS CoV-2 è stato previsto dall'articolo 9 del decreto Fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) per il periodo che va dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine finale successivamente prorogato al 31 marzo 2022 dall'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. 

Congedo parentale SARS CoV-2 per partite IVA e autonomi: quando spetta 

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” spetta anche ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS per la cura dei figli conviventi minori di anni 14: 

  • affetti da SARS CoV-2; 
  • o in quarantena da contatto ovunque avvenuto; 
  • o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.  

In caso di figli con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) la tutela è più ampia in quanto il congedo straordinario indennizzato può essere richiesto per i figli anche non conviventi e senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale. 
Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. 
A differenza di quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti, per partite IVA e autonomi iscritti all'INPS non è prevista la possibilità di fruire del congedo in modalità oraria. La fruizione è infatti consentita solo in modalità giornaliera. 

Congedo parentale SARS CoV-2 per partite IVA e autonomi: a chi spetta 

Per potere fruire del congedo in argomento è necessario che i genitori lavoratori/lavoratrici abbiano un’attività lavorativa in corso e sia iscritti in via esclusiva nella Gestione separata e nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza per i lavoratori autonomi . 
Non è invece richiesto alcun requisito contributivo minimo per gli iscritti alla Gestione separata o di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi. 
L'INPS (circolare n. 189 del 17 dicembre 2021) ha chiarito, con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria. 
In mancanza di un’attività lavorativa da cui astenersi non sussiste il diritto al congedo. 

Congedo parentale SARS CoV-2 per partite IVA e autonomi: domanda 

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o gli autonomi iscritti all’INPS per la durata, in tutto o in parte, dell’evento che coinvolge il figlio under 14 convivente e non disabile grave (infezione da Covid, quarantena da contatto, sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza), per il periodo che va dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021) fino al 31 marzo 2022, possono presentare domanda di Congedo parentale SARS CoV-2 esclusivamente in modalità telematica
L'INPS spiega che la domanda può essere presentata: 

  • sul portale istituzionale, nei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”. E' richiesto il possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 
  • con il Contact center integrato; 
  • tramite gli Istituti di patronato. 

In caso di figli con disabilità grave la procedura da utilizzare è quella delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità” e va selezionata la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”.  
Una volta inseriti i dati anagrafici la procedura da seguire sarà la seguente: 

  • nella pagina “Tipo richiesta”, si dovrà selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” ; 
  • nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, si dovrà spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”; 
  • si dovranno indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento”; 
  • infine, si dovrà richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente) compreso tra il 22 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. 

N.B. Il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera (decreto legislativo n. 151/2001) può invece essere richiesto selezionando il “Tipo richiesta” e spuntando l'opzione “Richiesta per congedo parentale”. 

Congedo parentale SARS CoV-2 per partite IVA e autonomi: indennizzo 

Per i periodi di fruizione del congedo è riconosciuta: 

  • ai lavoratori iscritti alla Gestione separata un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, “individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità” . Il riferimento (ha chiarito l'INPS) è al criterio di calcolo del reddito medio giornaliero, da effettuarsi come per l’indennità di maternità e da parametrare sui redditi percepiti nei 12 mesi antecedenti il periodo di “Congedo parentale SARS CoV-2”; 
  • ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
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