Congedo parentale COVID-19 anche se i figli si sono contagiati facendo sport
Pubblicato il 08 ottobre 2020
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Il Senato ha approvato e passato alla Camera la Legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) – che si ricorda va convertito in legge entro il 13 ottobre 2020 – ed ha apportato interessanti modifiche in materia di smart working e congedo straordinario COVID-19 per i genitori con figli fino a 14 anni.
Fermo restante le perplessità che chi scrive continua a manifestare in merito al riconoscimento del diritto al lavoro agile ed al congedo parentale speciale COVID-19 solo ad alcune categorie di genitori, si segnala che in forza delle modiche che risultano apportate, fino al prossimo 31 dicembre 2020, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito non solo di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, ma anche qualora il contatto si sia verificato:
- nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Nei suddetti casi, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa allo smart working, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può usufruire, durante la quarantena del figlio, minore di anni quattordici, del c.d. congedo parentale COVID-19, retribuito al 50% senza alcun limite.
Chiaramente per i giorni in cui un genitore fruirà dello smart working o del congedo speciale COVID-19, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
A quanto sopra, si aggiunge che è stata estesa la possibilità di svolgere lavoro agile fino al 30 giugno 2021, lavoro agile anche in assenza di accordi individuali e fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
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