Denuncia di infortunio
Pubblicato il 11 aprile 2016
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Confindustria, con circolare n. 19961 del 6 aprile 2016, ha illustrato i contenuti di maggior interesse della circolare INAIL n. 10 del 21 marzo 2016 che riporta le modalità attuative delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 in materia di denuncia di infortunio e malattia professionale.
Seguono alcune interessanti precisazioni:
- nel caso in cui il datore di lavoro non sia in possesso del numero identificativo del certificato medico, perché non presente sul certificato medico cartaceo o in quello reperito nell’applicativo INAIL, al posto del numero identificativo è possibile inserire un qualsiasi numero di dodici caratteri alfanumerici;
- se il certificato medico non è reperibile nell’applicativo INAIL basta indicare il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico;
- qualora i dati relativi al numero identificativo del certificato e della data del rilascio non corrispondano con quelli presenti nel data base dell’Istituto, la denuncia è comunque ritenuta valida e il difetto non è motivo né di rigetto della denuncia né di applicazione di sanzioni amministrative.
Ricorda, in conclusione, la circolare n. 19961/16 di Confindustria che gli obblighi di trasmissione all’Autorità di Pubblica Sicurezza della notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni vengono posti a carico dell’INAIL, esonerando quindi il datore di lavoro dal relativo adempimento.
- eDotto.com – Edicola del 23 marzo 2016 - Istruzioni su certificato d’infortunio - Schiavone
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